CGUE: raccolta dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e lotta alla contraffazione
02 Ottobre 2023
Con la causa C-470/21, il Consiglio di Stato francese ha chiesto alla Corte UE «se la raccolta di dati relativi all'identità civile corrispondenti ad indirizzi IP, nonché il trattamento automatizzato di tali dati, ai fini della prevenzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, senza controllo preventivo da parte di un giudice o di un'entità amministrativa, sia compatibile con il diritto dell'Unione». Per l'avvocato generale Szpunar «il meccanismo di risposta graduata assicurato dall'autorità amministrativa incaricata di proteggere i diritti d'autore in Francia è compatibile con i requisiti del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali». Egli ritiene, inoltre, che «il diritto dell'Unione non osti a che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica siano tenuti a conservare gli indirizzi IP e i dati relativi all'identità civile corrispondenti, e a che un'autorità amministrativa incaricata di proteggere i diritti d'autore contro le violazioni di tali diritti commesse su Internet vi abbia accesso». E «l'indirizzo IP, l'identità civile del titolare dell'accesso a Internet e le informazioni relative all'opera in questione non consentirebbero di trarre conclusioni precise sulla vita privata del presunto autore della violazione del diritto d'autore. Si tratta soltanto di rivelare la consultazione puntuale di un contenuto che, considerato isolatamente, non consente di stabilire il profilo dettagliato della persona che vi ha proceduto». La misura in questione si pone l'obiettivo di permettere all'Hadopi (l'Alta Autorità per la diffusione delle opere e la protezione dei diritti su Internet che opera in Francia) di «identificare i titolari di tali indirizzi sospettati di essere responsabili delle violazioni, affinché essa possa adottare, se del caso, misure nei loro confronti. Inoltre, non è necessario che tale accesso sia subordinato ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un'entità amministrativa indipendente. Infatti, tali dati costituiscono l'unico strumento di indagine che permetta di identificare la persona alla quale tale indirizzo era attribuito al momento della commissione del reato». (Fonte: Diritto e Giustizia) |