Revisione dell'assegno di mantenimento per i figli: opera la sospensione feriale?
29 Settembre 2023
A seguito del rigetto della Corte d'Appello di Napoli, parte ricorrente si rivolgeva alla Cassazione per una pronuncia in merito alla legittimità della cessazione dell'obbligo di mantenimento delle figlie maggiorenni e non più residenti con la madre a carico dell'ex coniuge. La Cassazione ha dovuto esaminare in via preliminare la questione se la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (art. 92, comma 1, r.d. n. 12 del 1941) fosse applicabile nel procedimento di revisione del contributo al mantenimento dei figli, considerando che la normativa di riferimento sottrae alla sospensione feriale le “cause civili relative ad alimenti”. Un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che sia applicabile la disciplina della sospensione feriale, dal momento che il diritto dei figli al mantenimento ex art. 155 c.c. e art. 6 l. 898/1970 non è un diritto di natura alimentare, né vi può essere assimilato (Cass. 8417/2000, Cass. 8567/1991, Cass. 2050/1988). Allo stesso modo l'assegno divorzile non può essere equiparato all'assegno alimentare, stante la diversa natura e finalità dei due strumenti, cosicché non opera l'esclusione dalla sospensione dei termini feriali per le vertenze in merito (v. Cass. 5862/1999). Questo indirizzo, tuttavia, ha subito un apparente mutamento tramite una recente ordinanza della stessa Corte di Cassazione (Cass. n. 18044/2023) che afferma: “in tema di obbligazioni alimentari (come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 […] a norma dell'art. 83, comma 3, del d. l. n. 18 del 2020, convertito nella l. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione), nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui agli artt. 1 e 3 l. n. 742/1969; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non si applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dall'art. 92 del decreto regio n. 12/1941”. Questa nuova affermazione di principio scaturisce, come affermato nella stessa ordinanza, dalla modifica legislativa operata dalla normativa pandemica, che ha inteso parificare le due fattispecie di cause alimentari e in tema di mantenimento dei figli per armonizzare la normativa nazionale e la disciplina comunitaria, con specifico riferimento al Regolamento CE n. 4/2009 e al Considerando 11, Un'applicazione uniforme della disciplina appare particolarmente necessaria per scongiurare il pericolo di una disparità di trattamento tra coppie residenti in Italia e coppie c.d. cross-border e viene, così, disposta la rimessione della questione alle Sezioni Unite perché si esprimano, in particolare, sulla possibilità di una disciplina generale univoca per l'istituto degli “alimenti” e l'”obbligazione alimentare”, senza intaccare le differenze tra i due istituti e come, a seguito di tale operazione, sia applicabile la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. La rimessione alla Corte si rende necessaria anche per accertare la compatibilità dell'attuale normativa italiana con il diritto comunitario e con il Regolamento CE n. 4/2009. |