Messaggi su Whatsapp: modalità di acquisizione e utilizzabilità nel processo penale

La Redazione
02 Ottobre 2023

I messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ex art. 234 c.p.p., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica. Invece, per la concreta utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via whatsapp, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo deve essere valutata in concreto.

La vicenda esaminata trae origine dalla sentenza del 10 maggio 2021 con cui la Corte di appello di Brescia, riformando la decisione del Tribunale di Bergamo, ha assolto dal reato ex art. 61 n. 11-quinques e 572 c.p. l'imputato, ritenendo sussistente un ragionevole dubbio circa la condotta di maltrattamenti contestata per il periodo «dal 2015 sino al maggio 2018». La Corte di appello ha valutato che la produzione documentale dell'imputato facesse dubitare della fondatezza dell'accusa, in quanto i contenuti delle conversazioni su whattsapp collocate nel periodo agosto 2016-giugno 2018 fra i coniugi mostravano un rapporto fra i coniugi e l'imputato con i figli antitetico rispetto a quello al quale si riferiscono le accuse.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la persona offesa costituitasi parte civile, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo eccepiva che la reformatio in melius della sentenza di primo grado con assoluzione dell'imputato era derivata dalla valutazione del contenuto dei messaggi di whattsapp prodotti soltanto nel giudizio di appello da parte della difesa dell'imputato. La Corte d'appello, però, non aveva acquisito il contenuto delle conversazioni secondo modalità corrette perché la mera stampa di una serie di messaggi non ha valore probatorio in sè se non ne viene verificata la attribuibilità con una perizia che dimostri la provenienza dal dispositivo telefonico da cui si dicono tratti, acquisendo il dispositivo con tutti i dati che esso contiene e non soltanto la conversazione che interessa.

La Corte ha rigettato il ricorso evidenziando che, nel vigente sistema processuale i divieti probatori e la pertinenza della prova richiesta al thema decidendum (Cass. pen.  n. 3666/1993) e i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ex art. 234 c.p.p., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non applicandosi né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza ex art. 254 c.p.p.: infatti, non si è in presenza della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì della mera documentazione ex post di detti flussi (Cass. pen. n. 22417/2022; Cass. pen. n. n. 1822/2019).

Invece, per la concreta utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via whatsapp, la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto (Cass. pen. n. 2658/2021). Nel caso in esame la produzione documentale, costituita dai messaggi di whatsapp prima indicati, è stata chiesta dalla difesa dell'imputato con l'atto di appello, al quale risulta allegata, e la difesa della parte civile non si è opposta alla produzione ma ha chiesto che nel caso di acquisizione fosse prodotta una perizia per verificare la provenienza delle conversazioni.

In definitiva, la difesa della parte civile non ha contestato i contenuti delle conversazioni in sé considerati e la loro idoneità, come ritenuto dalla Corte di appello, a condurre a una rivalutazione del quadro probatorio rispetto alla sentenza di primo grado. Né ha sviluppato argomentazioni circa la non decisiva rilevanza, nella prospettiva della assoluzione, dei contenuti delle conversazioni via whatsapp acquisite.

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