Osservatorio antimafia - Controllo giudiziario: gli effetti (non retroattivi) dell’ammissione

02 Ottobre 2023

Il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 può sospendere gli effetti dell'interdittiva, non già eliminare quelli prodotti dall'interdittiva stessa nei rapporti in corso.

Il caso e la questione. L'art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 stabilisce che il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi dello stesso art. 34-bis sospende gli effetti di cui all'art. 94 d.lgs. n. 159/2011.

A sua volta, quest'ultima disposizione prevede il divieto per le amministrazioni di stipulare, approvare o autorizzare contratti con imprese interdette nonché l'obbligo di recesso dai contratti eventualmente già stipulati.

Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto di revoca di una precedente aggiudicazione disposta in suo favore, sostanzialmente invocando proprio la sospensione temporanea degli effetti interdittivi in ragione della sua ammissione al controllo giudiziario e, quindi, della conseguente sospensione del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui al citato art. 94.

La decisione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo cui il controllo giudiziario può solamente sospendere in modo temporaneo gli effetti della misura interdittiva, non già eliminare quelli nel frattempo prodotti dall'interdittiva nei rapporti in corso.

Invero, nell'introdurre il riferimento all'art. 34-bis del Codice antimafia all'interno dell'art. 80, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, la legge n. 55 del 2019 non ha inteso attribuire valenza retroattiva al provvedimento di ammissione al controllo giudiziario rispetto agli effetti dell'interdittiva, ma solo chiarire che gli operatori economici ammessi al controllo giudiziario possono partecipare alle gare pubbliche indette successivamente all'adozione della predetta misura.

“La tesi contraria ammetterebbe una interpretazione non conforme alla ratio legis della disposizione invocata, atteso che in riferimento ai provvedimenti di esclusione adottati ai sensi dell'art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, gli effetti del tentativo di infiltrazione mafiosa non si esauriscono solo nell'ambito della procedura di gara, ma riguardano anche la fase di esecuzione del contratto.

Diversamente opinando verrebbe meno la finalità dell'interdittiva antimafia, ossia tutelare il rapporto con l'amministrazione da eventuali e probabili forme di infiltrazioni mafiose che inquinano l'economia legale, alterano il funzionamento della concorrenza e costituiscono una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica: il controllo giudiziario ex art. 34-bis cit. può quindi sospendere gli effetti dell'interdittiva, ma non già eliminare quelli già prodotti dall'interdittiva stessa, da cui è stata attinta l'impresa in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa nel peculiare periodo temporale in corso”.

Da tale angolo visuale, l'ammissione o la mera richiesta di ammissione al controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 non ha alcuna conseguenza sui provvedimenti di esclusione (anche quelli adottati ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50/2016), stante il principio generale dell'efficacia solo per l'avvenire dell'ammissione al controllo giudiziario.

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