Libertà di espressione: la diffusione di un tema d'interesse generale che coinvolge in indagini giudiziarie un ex ministro è un diritto tutelato dalla CEDU

La Redazione
02 Ottobre 2023

Con sentenza del 5 settembre 2023 (n. 67369/16), la Corte EDU ha affermato che vi è stata violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Convenzione EDU nella causa relativa ad un procedimento civile avviato contro una società di radiodiffusione da un ex viceministro della Sanità che le contestava di aver diffuso informazioni secondo le quali essa era sospettata di abuso di ufficio nel contesto di controversia sull'acquisto di vaccini contro l'influenza suina. Per la Corte EDU, i giudici serbi avevano ammesso che le informazioni diffuse dalla società ricorrente contribuivano al dibattito pubblico e che una persona nella posizione del viceministro della Sanità avrebbe dovuto essere più tollerante. I giudici hanno inoltre dichiarato che la società ricorrente ha agito in buona fede e con la dovuta diligenza di un “giornalismo responsabile”.

La causa riguardava un procedimento civile avviato contro una società di radiodiffusione da un ex viceministro della Sanità, che le contestava di aver diffuso nel 2011 informazioni secondo le quali era sospettata di abuso d'ufficio nel contesto di una controversia sull'acquisto di vaccini contro l'influenza suina.

Durante un notiziario, la radio aveva affrontato una questione inerente a dei contrasti sulla gara per l'approvvigionamento dei vaccini contro l'influenza suina e dell'eliminazione di alcuni nominativi dall'elenco dei sospettati in seguito a delle pressioni del Procuratore speciale sul Ministro dell'interno. Nel frattempo, la notizia era stata riportata sul portale della radio. Così, l'allora ex viceministra della Sanità citò in giudizio la radio per tutelare la propria reputazione e il ricorso venne accolto con l'obbligo per l'azienda di versare a titolo di risarcimento 1.750 euro per i danni non patrimoniali e di rimuovere l'articolo dal portale.

La Corte EDU ha constatato un'ingerenza nel diritto alla libertà di stampa prevista dalla legge per tutelare il diritto alla reputazione, ma tale ingerenza non era conforme ai criteri consolidati nella giurisprudenza della Corte EDU.

Nel caso in esame - osservano i giudici della Corte - le informazioni diffuse dalla società ricorrente erano di interesse pubblico (in particolare l'irregolarità nell'acquisto pubblico di vaccini contro l'influenza suina) e, dunque, la viceministra, in quanto pubblico ufficiale, avrebbe dovuto mostrare maggiore tolleranza.

Inoltre, le dichiarazioni di fatto, come la notizia sulla scomparsa di 12 nomi dalla lista dei sospettati era stata confermata da una nota della polizia, fugando così ogni dubbio sulla sua veridicità.

Strasburgo osserva come i giornalisti avevano agito correttamente, senza esagerare ed operando in buona fede, richiedendo delle dichiarazioni sulla propria versione dei fatti alle parti interessate e rispettando quel c.d. giornalismo responsabile.

In conclusione, per la Corte EDU i giudici hanno oltrepassato il ristretto margine di discrezionalità loro concesso per limitare il dibattito su questioni di interesse generale, costituendo un'ingerenza nella libertà di espressione della società ricorrente, sproporzionata rispetto allo scopo perseguito e non «necessaria in una società democratica».

Pertanto, ritenendo che la condanna disposta dai giudici interni sia stata contraria all'art. 10 della Convenzione EDU, la Corte ha imposto alla Serbia di riparare il danno materiale e morale a titolo di risarcimento.