Ecco le ultime informazioni provvisorie delle Sezioni Unite Penali
02 Ottobre 2023
Informazione provvisoria n. 11/2023 Rispondendo alla questione relativa all'ammissibilità del ricorso per cassazione del PM avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p., in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell'accordo tra le parti, per aver omesso di disporre l'adempimento degli obblighi previsi dall'art. 165, comma 5, c.p. le Sezioni Unite danno risposta negativa. Come si legge nella soluzione adottata con l'informativa n. 11/2023 «l'omessa subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 5, c.p. non determina l'illegalità della pena che sola consente il ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.». Informazione provvisoria n. 12/2023 Il riconoscimento della continuazione, ex art. 671 c.p.c., tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni 30 di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), comporta che, in sede esecutiva, per "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p. debba intendersi quella risultante dalla riduzione per il rito speciale ovvero quella antecedente alla suddetta riduzione? Questo il quesito risolto dalle Sezioni Unite con l'informativa n. 12 precisando che «ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p. il giudice dell'esecuzione deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato». Informazione provvisoria n. 13/2023 Infine viene data risposta negativa alla questione «se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale rilevi anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato». *Fonte: DirittoeGiustizia |