Impugnazione degli atti del giudizio di avanzamento: il termine decorre dalla data in cui l’interessato viene a conoscenza del risultato della procedura

Redazione Scientifica
03 Ottobre 2023

Il termine per impugnare gli atti della procedura di avanzamento decorre dalla data in cui l'interessato ha notizia del risultato della procedura medesima e non dal momento in cui l'interessato abbia conoscenza della illegittimità di tali atti accertata in sede giurisdizionale.

Il ricorrente agiva in giudizio per ottenere l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti che gli avevano impedito di conseguire l'iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di generale di brigata per l'anno 2019, in cui erano stati iscritti solo i primi 13 classificati, risultando egli al quarto posto degli idonei non iscritti nel citato quadro di avanzamento.

In particolare, il ricorrente si doleva dello scavalcamento subito per effetto della rivalutazione della posizione del controinteressato, effettuata ai sensi dell'art. 1090, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, collocatosi al 43° posto della graduatoria e al 30° posto degli idonei, a seguito dell'accoglimento del ricorso presentato da quest'ultimo, con rinnovo del procedimento da parte dell'Amministrazione.

Detto altrimenti, il ricorrente non aveva avversato il quadro di avanzamento formato nel 2019 poiché il controinteressato era “peggio posizionato in graduatoria”, quanto piuttosto lo “scavalcamento” derivante dalla rivalutazione della posizione del controinteressato che, conseguentemente, era divenuto suo superiore gerarchico e avrebbe fatto sorgere il suo interesse al gravame.

Il Consiglio di Stato con il parere in commento ha considerato il ricorso in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile per carenza di interesse.

Con riferimento al profilo di irricevibilità del ricorso per tardività, il collegio ha evidenziato che il giudizio di avanzamento è un giudizio di merito assoluto che non si basa sulla comparazione fra i candidati, per cui l'interesse ad impugnare il giudizio di avanzamento non è sostanziato dall'interesse al collocamento in una posizione migliore rispetto a quella di un altro candidato, ma dall'interesse ad essere iscritto nel quadro di avanzamento in una posizione utile ai fini della promozione al grado superiore.

Pertanto, il ricorrente avrebbe avuto interesse ad impugnare, tempestivamente, la graduatoria formata nel 2019, a prescindere dalla posizione in cui era collocato il controinteressato.

Il termine per impugnare gli atti di una procedura concorsuale, infatti, decorre dalla data in cui l'interessato ha notizia del risultato del concorso medesimo, acquisita tramite la conoscenza dell'approvazione finale di tutti gli atti della procedura e dei relativi effetti lesivi, non dal momento in cui l'interessato abbia conoscenza della illegittimità di tali atti accertata in sede giurisdizionale.

Invero, l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non può giovare al cointeressato che non abbia tempestivamente proposto il gravame e per il quale, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità.

Infine, il collegio ha ritenuto fondata anche l'eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse, in quanto le note dell'Amministrazione (in parte di risposta a richiesta di accesso agli atti, in parte - per quanto attiene alla posizione in graduatoria del ricorrente - di conferma della valutazione effettuata dalla Commissione di avanzamento nel 2019) hanno una portata meramente confermativa per quanto attiene alla posizione e al punteggio del ricorrente, come tali prive di effetti lesivi nei suoi confronti e non autonomamente impugnabili.

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