Rimborso spese legali al dipendente pubblico: la quantificazione incombe all’Amministrazione
03 Ottobre 2023
Il Ministero della difesa proponeva appello avverso il capo della sentenza con cui il TAR competente, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente, dipendente pubblico, avverso il diniego di rimborso delle spese di patrocinio legale sopportate per un procedimento penale per fatti connessi all'esercizio delle proprie funzioni conclusosi con la sua assoluzione, ha provveduto alla quantificazione delle somme dovute a tale titolo, in via “complessiva ed equitativa”, nella misura complessiva di € 20.000,00. Per l'amministrazione appellante, il TAR ha errato in quanto, una volta annullato il diniego di rimborso delle spese di patrocinio legale, non avrebbe potuto anche stabilirne il quantum, dovendo rimetterne la determinazione all'Amministrazione, previa valutazione di congruità della competente Avvocatura erariale, in ragione del carattere obbligatorio e vincolante del parere di congruità previsto dall'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con l. n. 135/1997. Il collegio, accogliendo l'appello, con riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha provveduto alla quantificazione delle somme dovute, ha affermato che ai fini del rimborso delle spese di patrocinio legale, spettanti ad un dipendente pubblico, titolare, perciò solo, di un interesse legittimo, l'amministrazione ha un peculiare potere valutativo con riferimento all'an ed al quantum, dovendo verificare la sussistenza in concreto dei presupposti per il rimborso nonché la congruità delle spese, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Avvocatura di Stato. A tal fine, il Consiglio di Stato sottolinea che l'atto consultivo, in ragione della sua "natura tecnico-discrezionale", non deve attenersi all'importo preteso dal difensore oppure a quello liquidato dal consiglio dell'ordine degli avvocati per quanto rileva nei rapporti tra il difensore e l'assistito, ma deve valutare quali siano state le effettive necessità difensive ed, in quanto tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità per errore di fatto, illogicità, carenza di motivazione, incoerenza, irrazionalità o per violazione delle norme di settore. Pertanto, il TAR, dopo aver annullato il provvedimento di diniego e accertato l'an debeatur, si sarebbe dovuto limitare a rimetterne la quantificazione all'Amministrazione perché vi procedesse con l'ausilio dell'Avvocatura dello Stato. |