La comunicazione della data dell’udienza al difensore tra deposito in cancelleria e PEC
04 Ottobre 2023
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza d'appello, con il quale, tra i vari motivi, la ricorrente contestava la nullità della sentenza e del procedimento d'appello in relazione agli artt. 125, comma 1, 136, comma 2, 170, 176, comma 2, c.p.c., 16, comma 4, d.l. n. 179/2012. In particolare, lamentava che non era stato comunicato al difensore della ricorrente, regolarmente costituita in appello, il provvedimento che aveva fissato l'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., a seguito della riserva di cui all'udienza del 29 marzo 2017. La Corte ha esaminato prioritariamente tale motivo in quanto attinente al rispetto del diritto di difesa della ricorrente nel giudizio di appello in cui era stata dichiarata la declaratoria di nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado, contestata con il primo motivo. I Giudici hanno ritenuto la doglianza fondata, in quanto il difensore della ricorrente non ha potuto partecipare all'udienza poiché non gli era stata comunicata la data di fissazione della stessa. In realtà una comunicazione era avvenuta, ma risultava non valida in quanto era stata effettuata tramite deposito in Cancelleria e non tramite PEC, come richiesto dall'avvocato. Il difensore protagonista della vicenda in esame «non è stato quindi posto in condizione di partecipare all'udienza di cui all'art. 281-sexies c.p.c., al termine della quale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della motivazione», violando così sia il principio del contraddittorio, sia il diritto di difesa della parte. |