Proroga tecnica del contratto: i limiti temporali per l’adozione
05 Ottobre 2023
Il caso. La sentenza in commento ha ad oggetto i limiti temporali per l'adozione della proroga tecnica del contratto che, nel caso di specie, è stata adottata, per una durata di dodici mesi, in attesa dell'aggiudicazione aggiudicazione di una procedura di gara, già bandita, avente ad oggetto il servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti speciali. La pronuncia del TAR. Il Collegio, in primis, ha richiamato quella giurisprudenza che individua i presupposti per poter concedere la proroga precisando che, «affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti: la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente; la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte); l'Amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario» (TAR Napoli, sez. VIII, 10 febbraio 2022, n. 891). Viene poi richiamato l'art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, secondo il quale la «la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante». Da una piana lettura di tale disposizione, pertanto si deve desumere che: a) l'amministrazione può disporre la proroga tecnica solo se tale possibilità sia inserita nella lex specialis di gara; b) la proroga tecnica deve essere adottata dall'amministrazione prima della scadenza del contratto al quale detta proroga si riferisce, poiché con la proroga viene modificata la durata del contratto e, quindi, la stessa presuppone che il contratto sia ancora in corso di esecuzione e pertanto efficace; c) la proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di scelta del nuovo contraente alla scadenza del contratto; d) nel periodo di differimento temporale del contratto determinato dalla proroga l'amministrazione può disporre che l'affidatario sia tenuto (per tutta la durata della proroga) all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l'Amministrazione stessa. Dato che nel caso di specie la proroga è stata disposta dopo che il contratto era già concluso, il ricorso è stato accolto e la disposta proroga tecnica è stata annullata. |