PPT, quando il deposito telematico dell’atto di impugnazione risulta tempestivo?

La Redazione
05 Ottobre 2023

In tema di deposito telematico degli atti, nel vigore della disciplina transitoria di cui all'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, introdotto dall'art. 5-quinquies, comma 1, l. n. 199/2022, l'atto di impugnazione risulta tempestivo se l'accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario avviene entro le ore 24 del giorno di scadenza per il deposito.

Nella fattispecie esaminata il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, ha dichiarato inammissibile, poiché tardivo, l'appello proposto avverso il provvedimento con il quale il GIP aveva rigettato un'istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari ovvero di sostituzione con misura gradata. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto non rispettato il termine perentorio di dieci giorni di cui al combinato disposto dell'art. 309 c.p.p., comma 1 e art. 310 c.p.p., comma 2, rilevando che l'impugnazione era pervenuta via PEC in cancelleria allorquando il termine perentorio era ampiamente decorso e ritenendo di applicare il principio in forza del quale nessun atto può esser depositato presso la cancelleria dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.

La difesa proponeva ricorso per cassazione, formulando un motivo unico, con il quale deduceva violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), con riferimento alla ritenuta consumazione del termine perentorio per proporre l'appello, contestando l'assunto in forza del quale lo stesso deve tener conto dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio giudiziario, atteso che, nella specie, l'impugnazione era stata proposta via PEC. Secondo il difensore, in particolare, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 111-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, art. 35 (deposito telematico degli atti), quanto al termine richiamando l'art. 172 c.p.p., comma 6-bis, (a sua volta aggiunto dal d.lgs. n. 150/2022, art. 11, comma 1, lett. a)), in forza del quale esso deve considerarsi rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, sottolineando come la difesa abbia errato nell'invocare l'applicazione delle norme non ancora entrate in vigore, ma abbia, invece, colto nel segno nel lamentare la violazione della disciplina applicabile.

I giudici hanno evidenziato come il processo penale telematico trovi già nella legislazione d'urgenza legata ai recenti eventi pandemici il suo archetipo attuativo: cessata l'efficacia della normativa emergenziale al 31 dicembre 2022, il legislatore è intervenuto con la l. n. 199/2022 (di conversione del d.l. n. 162/2022), introducendo nel d.lgs. n. 150/2022, art. 87, il comma 6-bis che riproduce in sostanza la vecchia disciplina emergenziale sul deposito telematico degli atti e prevede che il deposito di essi si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Allo stato, dunque, questa è la disciplina in vigore per il deposito degli atti, fino a quando cioè non diventeranno concretamente operative le nuove disposizioni del processo penale telematico.

Il d.lgs.  n. 150/2022, art. 87-bis, a sua volta introdotto dalla l. n. 199/2022, art. 5-quinquies, al comma 1, stabilisce che, fino a quando non diventeranno operative le disposizioni sul processo penale telematico ovvero fino a quando, prima di quel momento, non divenga possibile l'inserimento di quello specifico atto nel portale telematico (nel qual caso non sarà più consentito il deposito a mezzo PEC), per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art. 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter della medesima disposizione, e' consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, art. 7.

In definitiva, tale essendo la cornice normativa di riferimento, è incontestato che l'ordinanza di rigetto ai sensi dell'art. 299 c.p.p. è stata notificata all'interessato il 4 gennaio 2023 e che l'appello avverso la stessa è stato trasmesso al Tribunale del riesame a mezzo PEC, quindi in maniera conforme alla legislazione vigente, il decimo giorno utile (vale a dire il 14 gennaio 2023), secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 310, comma 2, c.p.p., e art. 309 c.p.p., comma 1. L'atto è stato infatti "accettato" alle ore 19.02, quindi nelle 24 ore del giorno di scadenza del termine di cui al combinato disposto richiamato, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 150/2022, art. 87-bis, comma 1, u.p.

La ratio della disposizione di cui al citato art. 87-bis è, con ogni evidenza, quella di considerare pervenuto l'atto di impugnazione nel giorno del “deposito”, intendendosi per la posta certificata la data di acquisizione (ricezione) della PEC dal sistema ricevente. L'attestazione di cancelleria per la data diversa (il lunedì successivo) è dunque errata, il controllo sulla tempestività del gravame dovendo essere condotto dal giudice in base alle ricevute di attestazione delle ricezioni delle PEC (la cancelleria essendo, peraltro, tenuta ad attestare l'avvenuto deposito, annotando la data di ricezione  nell'apposito registro).

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