Scioglimento della comunione legale e prova del carattere personalissimo del denaro

Francesca Maria Bava
09 Ottobre 2023

La prova della provenienza ereditaria del denaro non è sufficiente di per sè sola a superare la presunzione di cui all'art. 195 c.c. dell'appartenenza dei beni mobili alla comunione legale.

Massima

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelievo di cui all' art. 195 c.c. , la prova del carattere personalissimo del denaro deve essere accompagnata da indicazioni (anche presunzioni) relative alla "conservazione" di quel denaro e al suo "non impiego" per i bisogni della famiglia, perché in mancanza deve presumersi che il denaro che residua è comune

Il caso

Due coniugi avevano chiesto lo scioglimento della comunione legale tra loro vigente nel corso di vent'anni di matrimonio e sussistente fino al momento del mutamento di tale regime in quello di separazione dei beni.

Il Tribunale di Treviso aveva provveduto alle relative assegnazioni e a determinare le restituzioni e i conguagli, condannando il marito a pagare a tale titolo una rilevante somma. Tra i beni oggetto di restituzione alla moglie, secondo il suddetto Tribunale (la cui sentenza è stata poi confermata dalla Corte d'Appello di Venezia), erano da annoverarsi anche alcune somme di denaro ricevute dal marito per successione paterna, non essendo stata fornita la prova del carattere personale delle stesse. La mancanza di prova contraria, infatti, aveva determinato l'operare della presunzione, prevista dall'art. 195 c.c., che i beni mobili fossero da considerarsi parte della comunione legale.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello, il marito proponeva ricorso in Cassazione, ritenendo - tra gli altri motivi del ricorso - che la Corte d'Appello avesse omesso di considerare che la provenienza del denaro dalla successione paterna fosse stata invece documentalmente accertata: in particolare, in base alla verifica del c.t.u. nominato risultavano versati sul conto corrente del marito cointestato con il fratello tre assegni circolari riconducibili alla successione paterna.

La questione

La questione in esame è la seguente: la prova della provenienza ereditaria del denaro è sufficiente di per sè sola a superare la presunzione di cui all'art. 195 c.c. dell'appartenenza dei beni mobili alla comunione legale e quindi è idonea a giustificare il diritto di prelevare detta somma in quanto bene personale e non comune?

Le soluzioni giuridiche

I beni acquistati da uno dei coniugi per successione rientrano tra i beni personali di cui all'art. 179, comma 1 lett. b), c.c.: sono quindi esclusi della comunione legale dei beni e, se sussistenti in sede di scioglimento della stessa, sono da attribuirsi esclusivamente al coniuge titolare dei medesimi.

Laddove, tuttavia, si tratti di denaro di provenienza successoria risulta spesso difficile distinguerlo rispetto ad altre liquidità in possesso del coniuge, considerata la difficoltà di tenere separate le varie somme, stante la natura fungibile e consumabile del denaro.

È però prevista una netta distinzione con riferimento al regime cui assoggettare il denaro a seconda della sua provenienza.

Infatti, i proventi derivanti dall'attività separata di ciascun coniuge ai sensi dell'art. 177, comma 1 lett. c), c.c. (definiti anche "denaro personale") rientrano nella comunione c.d. de residuo: diventeranno quindi oggetto anche delle ragioni dell'altro coniuge se sussistenti al momento dello scioglimento della stessa, ma se utilizzati per l'acquisto di beni, questi ultimi cadranno immediatamente in comunione legale.

Diversamente, il denaro indicato nell'art. 179 c.c. - derivante da successione o oggetto di donazione ex lett b), o ricevuto a titolo di risarcimento del danno o ancora la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa ex lett. e) - è bene personale non rientrante nella comunione immediata nè in comunione c.d. de residuo. Tale denaro, conseguentemente, essendo bene personale (definito anche "denaro personalissimo"), secondo la dottrina prevalente è surrogabile ai sensi dell'art. 179, comma 1 lett. f), c.c., ossia il suo impiego può dar luogo all'acquisto di beni personali se risultano rispettate le formalità di cui al citato art. 179, comma 1lett. f), e comma 2, c.c. La Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (S.U. 28 ottobre 2009, n. 22755), ha però affermato che "la qualità di bene personale e la conseguente esclusione dalla comunione non conseguono per il semplice fatto che il bene sia stato acquistato con denaro proprio di uno dei coniugi; è invece necessario, affinchè tale esclusione si verifichi, che l'acquisto sia stato effettuato con denaro proveniente dalla vendita di beni personali oppure mediante la permuta con altri beni personali".

Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, "la circostanza dell'appartenenza esclusiva ad uno dei coniugi del denaro necessario per l'acquisto non costituisce, quindi, elemento sufficiente per escludere l'acquisto del medesimo dalla comunione legale (...) essendo invece necessario - affinchè tale esclusione si verifichi - che l'acquisto sia effettuato con denaro proveniente dalla vendita di beni personali (Cass. n. 9355/1997) o mediante la permuta con altri beni personali (Cass. n. 1556/1993). In base a tale posizione costante della Cassazione (ribadita anche da Cass. n. 26981/2018) il riferimento dell'art. 179, comma 1 lett. f), "ai beni sopraelencati", ossia quelli indicati alle lettere a)-e) del citato art. 179, non consentirebbe di annoverare fra gli stessi il denaro contante, che si trovi nella disponibilità del coniuge acquirente, senza che dello stesso possa tracciarsene la provenienza, la quale deve essere per legge dipendente dalla vendita o permuta (l'utilizzo del termine "scambio" escluderebbe l'ipotesi del possesso di denaro tout court) di uno dei beni di cui alle lettere a)-e).

Al riguardo la Corte (Cass. n. 1197/2006) ha tuttavia precisato che se il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale è stato accantonato in banca in un conto personale può essere successivamente utilizzato ai fini della surrogazione reale di cui all'art. 179, comma 1 lett. f), poichè "il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso".

Parimenti, anche con riferimento alla necessità di superare la presunzione di cui all'art. 195 c.c., la prova della natura di bene personale del denaro proveniente dai titoli elencati nell'art. 179 c.c. è ardua perchè, come osservato dalla Corte di legittimità nella pronuncia in esame n. 20066/2023, "se per la prova della provenienza del denaro può essere sufficiente un estratto conto bancario, ad una certa data, quel che resta difficile è provare che le spese per i bisogni della famiglia non siano state sostenute con quel denaro". Ciascun coniuge, infatti, è tenuto a contribuire ai bisogni della famiglia con le sue sostanze e la sua capacità di lavoro e il denaro personalissimo e il denaro personale divenuto "familiare" si pongono necessariamente sullo stesso piano ai fini dell'adempimento degli obblighi di contribuzione.

Conseguentemente, per separare il denaro personalissimo allo scioglimento della comunione legale, resta allora il problema di provare non solo la proprietà di una determinata somma di denaro prima del matrimonio (art. 179, comma 1 lett. a), c.c.) o la sua provenienza da successione o donazione (art. 179, comma 1 lett. lett. b) c.c.) ma anche che detto denaro rimanente non sia "familiare", ma "personalissimo" perchè specificamente "conservato" e non utilizzato per i bisogni della famiglia.

Secondo la pronuncia in commento "diviene pertanto indispensabile che il coniuge titolare distingua preventivamente, nel patrimonio liquido, quanto denaro è stato prodotto da frutti dei beni propri e dai proventi conseguiti durante il matrimonio e quanto denaro, appartenendogli prima del matrimonio o provenendo dai "titoli" elencati nell'art. 179, sia andato a costituire una sorta di patrimonio separato, suscettibile di "trasformazione" ai sensi della lett. f) dell'art. 179 c.c. o di prelievo ex art. 195 c.c."

Questa ricostruzione è, infatti, necessitata per superare la presunzione della seconda parte dell'art. 195 c.c. che è coerente con tutta la disciplina della comunione legale: secondo la Corte, una diversa soluzione avrebbe determinato "una falla nel sistema del regime patrimoniale legale, consentendo l'elusione del principio di scambio - che ne è fulcro - tra l'apporto di forza lavoro di ciascun coniuge e la ricchezza prodotta durante la comunione".

Osservazioni

Per superare la presunzione di cui all'art. 195 c.c. e quindi ai fini dell'esercizio del prelievo dei beni personali, la Suprema Corte evidenzia la necessità di fornire la prova non solo della provenienza del denaro (e quindi della sua riconducibilità ai casi di cui all'art. 179 c.c.), ma anche della specifica conservazione di detto denaro a dimostrazione del fatto che non è stato utilizzato per i bisogni della famiglia.

Conseguentemente, si potrebbe applicare la stessa conclusione sopra esposta (Cass. n. 1197/2006) con riferimento alla surrogazione del denaro "personalissimo" ex art. 179, comma 1 lett. f), e quindi affermare che se detto denaro è stato accantonato in banca in un separato conto personale può ritenersi senz'altro escluso dalla presunzione di cui all'art. 195 c.c.

Riferimenti

L. Genghini, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2015,

G. Cian e A. Trabucchi, Commentario Breve al Codice Civile, Milano, 2018, 326.

Russo, L'oggetto della comunione legale e i beni personali. Artt. 177-179, Giuffrè, 1999, 144 ss.

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