Immigrazione: la garanzia finanziaria, il trattenimento e le procedure accelerate in frontiera previste dal “d.l. Cutro” violano la Costituzione e le norme UE

La Redazione
06 Ottobre 2023

Il 29 settembre 2023, il Tribunale di Catania non ha convalidato i provvedimenti con cui sono stati disposti i trattenimenti di tre migranti provenienti da un paese designato di origine sicura, stabilendo che diverse parti del c.d. “decreto Cutro” (d.l. n. 20/2023) – garanzia finanziaria (d.m. 14 settembre 2023), provvedimento di trattenimento e procedure accelerate in frontiera – si pongono in contrasto con la normativa europea in tema di accoglienza (dir. 2013/33/UE) e con la Costituzione italiana e devono pertanto essere disapplicati. Per il tribunale, la previsione della legge ordinaria della garanzia finanziaria, non configurandosi come una misura alternativa al trattenimento e non potendo essere versata da terzi, viola le disposizioni eurounitarie in materia. Inoltre, l'assenza della disamina “caso per caso” della valutazione delle richieste e delle condizioni dei migranti, non è in linea con il dettato costituzionale che, all'art. 10, comma 3, garantisce il diritto d'asilo.

Con tre provvedimenti del 29 settembre 2023, il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso degli avvocati di tre migranti provenienti da un paese designato di origine sicura ai sensi dell'art. 2-bis d.lgs. n. 25/2008, sbarcati sull'isola di Lampedusa a metà settembre e portati nel nuovo Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Pozzallo, in provincia di Ragusa.

Nel motivare la decisione, il tribunale ha ritenuto illegittimo alcuni punti del recente “decreto Cutro” (d.l. n. 20/2023 convertito nella l. n. 50/2023) del Governo, in particolar modo nella parte inerente alle espulsioni accelerate, al provvedimento di trattenimento e al decreto attuativo (d.m. 14 settembre 2023) che introduce una garanzia finanziaria di 4938,00 euro: si tratta di una somma di denaro che i migranti provenienti da paesi “sicuri” devono versare tramite fideiussione bancaria, per non attendere in detenzione c.d. “amministrativa” presso i CPR l'esito della loro domanda d'asilo.

La già menzionata fideiussione bancaria personale è stata ritenuta incompatibile con la direttiva 2013/33/UE nella parte in cui non prevede che questa possa essere versata da terzi.

Sottolineando l'incompatibilità delle disposizioni del d.m. 14 settembre 2023 con la normativa europea in tema di accoglienza e la non conformità al dettato costituzionale, il giudice, nei provvedimenti, ha in primis rilevato come la garanzia finanziaria non si configuri come una misura alternativa al trattenimento presso i CPR, essendo di fatto l'unica possibilità per il richiedente asilo di sottrarvisi.

L'art. 8, § 4 della direttivaaccoglienza2013/33/UE, infatti, stabilisce che gli Stati possono prevedere una garanzia finanziaria come misura alternativa al trattenimento unitamente ad altre misure, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità o l'obbligo di dimorare in un luogo assegnato.

Per il tribunale catanese, infatti, la previsione contenuta nel decreto attuativo va disapplicata dal giudice nazionale in quanto il trattenimento del richiedente protezione internazionale senza la valutazione su base individuale e la richiesta di una garanzia economica come alternativa alla detenzione sono illegittimi alla luce della giurisprudenza e della normativa europea. Nelle sue motivazioni, il giudice ha affermato che «l'art. 6-bis del d.lgs. n.142/2015 prevede una garanzia finanziaria che non si configura come misura alternativa al trattenimento ma come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE, per il solo fatto che chiede protezione internazionale».

Inoltre, secondo il Tribunale, la disciplina normativa sulla detenzione amministrativa dei richiedenti asilo provenienti dai Paesi “sicuri” contrasta con l' art. 10, comma 3, della Costituzione italiana che tutela il diritto d'ingresso nel territorio del richiedente asilo. Come sottolineato nell'ordinanza del Tribunale di Catania, si ritiene che: «in ogni caso, l'art. 8, lett. c) della direttiva 2013/33/UE va interpretato alla luce del principio sancito dall'art. 10, co. 3, Cost., nel significato chiarito dalle SS. UU. nella sentenza 26 maggio 1997, n. 4674; alla luce del principio costituzionale fissato da tale articolo, deve infatti escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale».

Oltretutto, i provvedimenti emessi dal questore di Ragusa non erano motivati, ponendosi in contrasto con il dettato della direttiva europea, la quale prevede che il trattenimento possa essere disposto esclusivamente con un provvedimento motivato.

In aggiunta, il giudice ha rilevato come la procedura accelerata in frontiera sia avvenuta, nel caso di specie, in pieno territorio siciliano e non in frontiera, come da specifica previsione di legge.