L’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento può essere trasmessa via PEC
06 Ottobre 2023
Il Giudice di Pace di Ragusa dichiarava l'imputata colpevole di lesioni personali, condannandola alla pena pecuniaria di 600 euro di multa. La pronuncia è stata impugnata in Cassazione deducendo, per quanto d'interesse, la violazione dell'art. 179 c.p. Il difensore aveva infatti formulato istanza di rinvio per legittimo impedimento, in merito alla quale il Giudice ometteva di pronunciarsi. L'istanza, inviata a mezzo PEC, veniva in realtà rinvenuta presso la cancelleria a distanza di giorni. Il ricorso risulta infondato. Come emerge dal verbale di udienza, all'udienza era presente il sostituto processuale del difensore di fiducia, oralmente delegato, e nulla è stato eccepito in merito all'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore fiduciario, anzi il sostituto processuale ha formulato le proprie conclusioni in sede di discussione. Come sottolinea la Corte, «il comportamento tenuto dal difensore presente in aula ha dato luogo alla sanatoria della nullità. Invero, in tema di poteri del sostituto del difensore di fiducia, la legge processuale non accorda rilevanza a eventuali limitazioni apposte dal difensore di fiducia, sicché il sostituto può esercitare tutti i diritti, assumendo altresì tutti i doveri, del difensore». Un'ulteriore considerazione riguarda la modalità di trasmissione dell'istanza di rinvio che risulta essere stata inviata a mezzo PEC. Il Collegio ricorda infatti che nel processo penale non è consentita alle parti private l'utilizzazione della posta elettronica certificata per effettuare comunicazioni o notificazioni, nè per depositare istanze. Nella pronuncia si dà conto però di un differente indirizzo interpretativo che ammette l'uso di strumenti di comunicazione a distanza per l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore. Secondo tale orientamento «l'inoltro, con lo strumento del fax, dell'istanza di rinvio, è considerato non irricevibile nè inammissibile, ma è stata affermata la necessità che l'istante si faccia carico dell'onere di accertarsi del regolare arrivo dell'atto così trasmesso nella cancelleria, e della sua tempestiva sottoposizione alla attenzione del giudice procedente (il quale, è tenuto, in tale evenienza, a valutarlo), ove intenda far valere, in sede di impugnazione, la omessa valutazione della istanza. Tale orientamento è stato esteso, da una parte della giurisprudenza di questa Corte, anche al caso dell'inoltro dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento mediante lo strumento della posta elettronica, anch'esso strumento di comunicazione informale, al pari del fax». Venendo al caso di specie, il Collegio intende ribadire tale orientamento, ritenendo ammissibile e ricevibile l'istanza di rinvio per legittimo impedimento inoltrata con lo strumento della PEC. La censura si profila comunque infondata dal momento che, l'istante, pur avendo documentato di avere inoltrato tempestivamente l'istanza, non ha assolto all'onere di verificare che questa fosse effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice procedente e tempestivamente portata alla sua attenzione. Il ricorso viene in conclusione rigettato. |