Fermo di persona gravemente indiziata di delitto: il pericolo di fuga può essere desunto anche dai file “audio” di intercettazioni ambientali?

La Redazione
09 Ottobre 2023

Il pericolo di fuga, presupposto del fermo di persona gravemente indiziata di delitto, può essere desunto anche dai “file audio” di intercettazioni ambientali o telefoniche trasmessi dal PM che ha chiesto la convalida del fermo al gip ex art. 291 c.p.p. con la richiesta di applicazione di una misura cautelare, per mezzo dell'applicativo TIAP, che il GIP può anche ascoltare direttamente.

La vicenda esaminata trae origine dall'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Siena non convalidava il fermo, disposto dal PM nei confronti degli indagati (omissis) e di (omissis), per i reati per i reati di cui agli artt. 110, 575576 n. 1, 628, comma 1 e 3, n. 3-bis e 3-quinquies c.p., commessi ai danni di (omissis), mancando elementi idonei a comprovare la sussistenza di un fondato e concreto pericolo di fuga.

Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il P.M., deducendo, per quanto di interesse, l'omesso esame di un dato processuale dichiarato erroneamente inesistente. Sul punto, si osserva che tra gli elementi a fondamento della richiesta della convalida del fermo era stata posta la conversazione telefonica avvenuta il 28 settembre 2022 tra i due indagati, oggetto di verbalizzazione e di trasmissione, insieme alla registrazione, al P.M.  per la conservazione nell'archivio in forma digitale ex art. 269, comma 1,  c.p.p. Tanto, come previsto dalla novella introdotta con l. n. 216/2017, come modificata con d.l. n. 161/2019, convertito dalla l. n. 7/2020. Si tratta di file audio i quali, contenuti nell'archivio digitale, avrebbero potuto essere sottoposti ad ascolto da parte del Giudice e delle parti con le modalità previste.

Si sottolinea, quindi, l'incompletezza della motivazione rispetto al dato probatorio, complessivamente emergente dagli atti, con riferimento, in particolare, alla conversazione telefonica in questione, posta dal Pubblico ministero a base della richiesta di convalida del fermo. Secondo il ricorrente, infatti, la volontà degli indagati di sottrarsi, in concreto, alle ricerche dell'autorità giudiziaria emergeva dalla lettura del verbale di ascolto, relativo al progressivo 21 RIT 281/2022, conversazione captata in entrata sull'utenza di (omissis) di cui si riporta, a pag. 6 del ricorso, un passo indicato come essenziale ai fini della comprensione del concreto pericolo di fuga e come elemento che, per il suo contenuto, doveva essere considerato di per sé dimostrativo dell'intendimento degli indagati di far perdere le loro tracce.

Tanto premesso, i giudici della prima sezione penale hanno ritenuto il ricorso fondato. Si osserva, infatti, che la prova, come dedotto dal ricorrente, è rappresentata dalla registrazione della conversazione indicata la quale, essendo in atti, andava esaminata dal Giudice alla quale era stata trasmessa. Del resto, si assume l'avvenuta osservanza del disposto di cui all'art. 291 c.p.p., per essersi avvalso il Pubblico ministero dell'archivio digitale di cui agli art. 269 c.p.p. e 89-bis disp. att. c.p.p. e dell'applicativo informatico ministeriale TIAP per il suo utilizzo, da cui risulta che l'intercettazione è regolarmente verbalizzata e trascritta dagli operanti, tanto da potersi equiparare il valore indiziario di tale documento, ex lege, a quello cartaceo.

In definitiva «il pericolo di fuga, presupposto del fermo di persona gravemente indiziata di delitto, può essere desunto anche dai “file audio” di intercettazioni ambientali o telefoniche trasmessi dal PM che ha chiesto la convalida del fermo al gip ex art. 291 c.p.p. con la richiesta di applicazione di una misura cautelare, per mezzo dell'applicativo TIAP, che il GIP può anche ascoltare direttamente».

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