Accesso agli atti: violazione dei principi di collaborazione e buona fede da parte dell’amministrazione nei rapporti con il privato

Redazione Scientifica
09 Ottobre 2023

Non è improntata ai principi della collaborazione e della buona fede la condotta dell'amministrazione, la quale evita di pubblicare (e rendere così conoscibile) per oltre un anno una propria delibera e, ricevuta una istanza di accesso da parte di un privato, pubblica il giorno seguente la delibera senza rispondere alla istanza di accesso al fine di far decorrere il termine di impugnazione.

La ricorrente presentava all'Ufficio comunale una istanza di accesso agli atti del procedimento di assegnazione in locazione di un compendio immobiliare, concesso alla controinteressata società, in quanto l'amministrazione comunale per oltre un anno non aveva pubblicato detti provvedimenti sull'Albo pretorio.

Il giorno dopo l'istanza di accesso il Comune procedeva alla pubblicazione della delibera, serbando una condotta silenziosa sulla citata istanza, a cui veniva data dapprima risposta solo interlocutoria, con le ragioni ostative all'accesso rappresentate dalla controinteressata, e poi solo dopo due mesi veniva fornita una risposta definitiva con il rilascio parziale della documentazione richiesta (omettendo di comunicare, fra gli altri, proprio il documento al quale la ricorrente aveva maggiore interesse).

Tanto premesso, il collegio ha ritenuto, tra le altre, l'appello ricevibile e fondato nella parte in cui censura l'erronea declaratoria di irricevibilità per tardività dell'impugnazione della delibera di affidamento.

Invero, l'istanza di accesso era stata presentata anteriormente al primo giorno di pubblicazione della delibera, mentre l'istanza di accesso era stata evasa dall'Amministrazione comunale solo molto tempo dopo, per cui, ad avviso del Collegio, è a tale ultima data, che deve farsi riferimento ai fini della decorrenza del termine decadenziale di sessanta giorni per la proposizione dell'azione di annullamento.

Il collegio ha, poi, avuto modo di affermare che la condotta dell'amministrazione non è stata improntata ai principi della collaborazione e della buona fede, i quali, invece, devono caratterizzare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Sicuramente non è corretto il comportamento del Comune che ha evitato di pubblicare (e rendere così conoscibile) per oltre un anno la propria delibera fino al ricevimento della istanza di accesso, avendola a quel punto pubblicata senza nulla comunicare alla ricorrente, se non dopo due mesi dall'istanza di accesso.

Invero, i suddetti principi sono oggi contenuti nell'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 in una disposizione da intendersi di natura interpretativa rispetto a un principio già presente nell'ordinamento, che impone a cittadini e pubblica amministrazione di collaborare tra loro e comportarsi secondo buona fede.

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