Tribunale di Venezia: qual è la forma del decreto di trasferimento?
09 Ottobre 2023
Nel provvedimento il Presidente del Tribunale richiama il d.l. n. 13/2023, conv. in l. n. 41/2023 che, all'art. 35 dispone che il secondo comma dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c. sia così sostituito «Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche». L'art. 35, comma 4, d.l. n. 13/2023, conv. in l. n. 41/2023, prevede che la nuova disposizione entri in vigore dal 1° marzo 2023 e si applichi anche ai procedimenti già pendenti a quella data. Nonostante la non chiara formulazione del nuovo art. 196-quater, comma 2, disp. att. c.p.c., i quale fa riferimento al deposito dei provvedimenti e dei verbali, appare ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso stabilire che sia i provvedimenti del giudice sia i verbali vengano redatti a PCT e, quindi, vengano depositati sempre a mezzo PCT. Alla luce della modifica normativa indicata e in considerazione della interpretazione datane, appare necessario invitare i delegati nominati nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, nei giudizi di divisione endoesecutiva e in generale nei giudizi di scioglimento della comunione sia pendenti che di futura introduzione, a non procedere, come sin qui è stata prassi, al deposito cartaceo della bozze del decreto di trasferimento, ma a depositare direttamente a mezzo PCT una nota unendo come allegato (non nel corpo della nota) la bozza del decreto di trasferimento in formato word (quindi non in copia fotostatica), di modo da renderne possibile la sottoscrizione telematica da parte del solo GE o GI. L’Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie. Pertanto, si invita a verificare sempre con la cancelleria dell’ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti. |