Tribunale di Napoli: modalità di iscrizione a ruolo delle opposizioni avverso le esecuzioni per consegna e rilascio e avverso i pignoramenti ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
09 Ottobre 2023
Nel provvedimento viene preliminarmente evidenziato come da anni in tribunale si cerchi di trovare una modalità di iscrizione a ruolo dei procedimenti di opposizione all'esecuzione per consegna e rilascio ed all'esecuzione ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, che riesca a contemperare tutte le esigenze di carattere giuridico, fiscale e, non ultimo, di carattere pratico che tali procedure presentano. Con una risalente circolare del 9 marzo 2010, si ritenne non praticabile il deposito di tali procedimenti presso le cancellerie esecutive. Si stabilì, pertanto, che la trattazione di tali procedimenti (da iscriversi nel Registro Contenzioso, come procedimenti cautelari ante causam e da sottoporre a tassazione fissa), fosse assegnata, secondo i criteri tabellari, ai giudici dell'area esecuzione in considerazione della specifica competenza funzionale e si dispose che per la instaurazione del successivo giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice cautelare (in funzione di G.E.) fosse riscosso il contributo unificato secondo le regole ordinarie. Da allora sono intervenute numerose circostanze nuove: 1) l'art. 18 del d.l. n. 132/2014 (iscrizione a ruolo dei pignoramenti a cura del creditore); 2) l'art. 159-ter disp. att. c.p.c. introdotto ad opera dell'art. 14 del d.l. n. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015; 3) la nota sentenza della Cass. n. 25170/2018, secondo cui le istanze cautelari relative, in generale, alle opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi, in quanto caratterizzate da natura necessariamente bifasica, devono sempre essere proposte direttamente al G.E., con ricorso da inserire nel fascicolo dell'esecuzione, e senza la previa iscrizione nel ruolo contenzioso, che dovrebbe, invece, avvenire solo in relazione alla successiva, ma meramente eventuale, fase di merito a cognizione piena (come di fatto avviene per le procedure esecutive pendenti); 4) la sentenza Cass. n. 26830/2017, che ha escluso l'applicabilità alle procedure ex art. 72-bis del disposto dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c., sulla base dell'osservazione che non compete al debitore opponente «sostituirsi al creditore per curare l'iscrizione a ruolo, essendo tale incombente semplicemente inesistente perché non previsto dalla legge»; da ultimo, le risposte fornite in data 15 giugno 2021 dal Ministero della Giustizia ai quesiti specifici formulati. Sulla scorta di tali elementi, si pone in luce come sia ora possibile dettare una disciplina unitaria per le opposizioni avverso le esecuzioni che hanno inizio senza una previa iscrizione a ruolo da parte del creditore e senza la preventiva individuazione di un giudice dell'esecuzione, che possa valere a dare certezza agli uffici interessati ed al foro. 1) Va innanzitutto confermato e ribadito, alla luce della sentenza Cass. civ. n. 15170/2018 che, in generale, le opposizioni all'esecuzione, in quanto caratterizzate da natura necessariamente bifasica, vanno proposte direttamente al G.E., con ricorso da inserire nel fascicolo dell'esecuzione, senza la previa iscrizione nel ruolo contenzioso che dovrà, invece, avvenire solo in relazione alla successiva, ma meramente eventuale, fase di merito a cognizione piena. L'opponente dovrà, pertanto, provvedere all'invio telematico del ricorso in opposizione nel fascicolo SIECIS della procedura esecutiva. Va solo precisato che, qualora l'opposizione venga proposta prima ancora che il creditore abbia proceduto ad iscrivere a ruolo il pignoramento ai sensi degli artt. 518, 521-bis, 543 e 557, l'iscrizione (del pignoramento, non dell'opposizione) potrà essere eseguita dal debitore ai sensi dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c.; ma in tal caso il contributo unificato non dovrà essere corrisposto dall'opponente: come chiarito con circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 20 agosto 2018, l'onere del pagamento del contributo unificato «ricade sempre sul creditore procedente che, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva». 2) Ove l'opposizione non sia correttamente instaurata (con ricorso direttamente rivolto al GE così come previsto) sarà compito del giudice a cui quell'atto venga sottoposto valutare, anche alla stregua di Cass. n. 25170/2023, le possibilità di un recupero degli effetti dell'atto, e di individuare la decorrenza di tale possibile sanatoria. 3) Le opposizioni avverso esecuzione esattoriale di cui al d.P.R. n. 602/1973 e le opposizioni avverso esecuzione per consegna o rilascio verranno proposte con ricorso da inviare telematicamente al SIECIC, utilizzando, rispettivamente, quali codici oggetto i seguenti: “esecuzione esattoriale mobiliare presso terzi” cod. 520006; “esecuzione ex art. 605-611 c.p.c.” cod. 511012, inserendo tra gli allegati, il precetto, pignoramento, o l'avviso di rilascio ricevuti. I relativi procedimenti verranno assegnati con sistema automatico, come da variazione tabellare richiesta in data 28 settembre 2023. Qualora una delle citate opposizioni avverso esecuzione esattoriale di cui al d.P.R. n. 602/1973 o avverso esecuzione per consegna o rilascio sia erroneamente inviata al SICID, l'Ufficio Ruolo del Tribunale provvederà a rifiutarla, indicando il motivo del rifiuto e invitando all'iscrizione al SIECIC. Nel caso in cui l'Ufficio Ruolo per qualsivoglia motivo non operi tale preventiva verifica e correzione, sarà onere del giudice dell'esecuzione adottare i conseguenti provvedimenti. L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie. Pertanto, si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti. |