Clausole di revisione prezzi e proposta di riconduzione ad equità del contratto: disciplina e riparto di giurisdizione

10 Ottobre 2023

La clausola di revisione del prezzo nella disciplina contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 ribalta l'impostazione del precedente testo normativo, prevendendo per la Stazione appaltante la facoltà (e non più l'obbligo) di suo inserimento; in difetto di previsioni chiare, precise ed inequivocabili contenute nei documenti di gara e nel contratto, l'appaltatore non può reclamare il diritto all'adeguamento del prezzo; restano esperibili i rimedi privatistici della riconduzione del contratto ad equità (art. 1467 c.c.) e della rinegoziazione secondo buona fede.

La fattispecie. L'Impresa affidataria del servizio di lavanolo per un'Azienda pubblica di servizi alla persona si rivolge al Tribunale Amministrativo per domandare l'annullamento del diniego opposto dalla Stazione appaltante alla propria istanza di revisione dei prezzi formulata in ragione del sopravvenuto, imprevisto incremento dei costi di gestione del servizio; e per vedersi riconosciuto il correlato diritto/interesse all'adeguamento del prezzo contrattuale ai sensi degli artt. 106 del d.lgs. n. 50/2016, dell'art. 1664 c.c. e dell'art. 1, comma 511 l. n. 208/2015, ove applicabile.

La decisione. Il TAR respinge il ricorso rilevando, in primo luogo, come l'art. 106, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, “capovolgendo la impostazione seguita dal precedente Codice dei contratti pubblici del 2006”, disciplini la revisione del prezzo nei termini di una mera facoltà rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante, la quale, se ritiene di avvalersene, è tenuta ad inserire nei documenti di gara “clausole chiare, precise ed inequivocabili” comprendenti la revisione del prezzo.

Nel caso di specie, osserva il Tribunale, né gli atti di gara né il contratto contenevano una simile clausola, sicché l'Impresa aggiudicataria non può reclamare il diritto alla modifica del prezzo né censurare il mancato esercizio della facoltà di cui dispone la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 106. La regola del Codice del 2016, annota il TAR, è direttamente ispirata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, per tutelare al massimo grado la par condicio tra concorrenti e la trasparenza dell'operato della Stazione appaltante, è contraria ad ammettere modifiche contrattuali in corso di esecuzione che alterino i contenuti dell'affidamento originario.

Il TAR precisa anche che la determinazione in ordine richiesta di revisione del prezzo è espressione di un potere autoritativo, peraltro vincolato nell'an, come tale rientrante nella giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e, n. 2 del CPA; mentre esula dalla giurisdizione la domanda – pure svolta dalla ricorrente – di verifica della inadeguatezza della proposta di riconduzione ad equità del contratto formulata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 1467 c.c.

E ciò perché, trattandosi di rimedio negoziale attinente alla fase esecutiva del rapporto, esso rimane estraneo all'esercizio del potere autoritativo e, dunque, attenendo ad un momento paritetico del rapporto, rimane attratto nella sfera di cognizione del Giudice ordinario, al pari della richiesta di rinegoziazione del contratto in applicazione del principio di buona fede.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.