Certificato di esecuzione lavori: la doglianza per il mancato rilascio non ricade nella giurisdizione del Giudice amministrativo

10 Ottobre 2023

La natura privatistica del certificato di esecuzione dei lavori, atto cui tramite la stazione appaltante valuta e attesta che le opere sono state realizzate regolarmente e con buon esito, si riflette sul riparto di competenza giurisdizionale e sui rimedi attivabili in caso di suo mancato rilascio senza giustificazione.

La fattispecie. Avendo integralmente eseguito le prestazioni dedotte nel relativo contratto, un'impresa affidataria delle attività di manutenzione ordinaria di impianti cimiteriali ha domandato alla stazione appaltante il rilascio del certificato di esecuzione dei lavori (anche al fine di ottenere nuove qualificazioni nelle pertinenti categorie di opere generali).

L'Amministrazione è tuttavia rimasta inerte, per il che l'impresa si è rivolta al Giudice amministrativo con ricorso avverso il silenzio-inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., assumendo la violazione del dovere di provvedere entro il termine di trenta giorni dall'istanza, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della l. n. 241/1990.

La decisione. In accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dall'Amministrazione resistente, il Tar per il Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando in particolare l'art. 83, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, il Collegio ha affermato che il certificato di esecuzione dei lavori deve essere qualificato come un atto di natura privatistica, riconducibile all'attività di stazione appaltante nella sua qualità di contraente.

Si tratta infatti di un documento che attesta la valutazione della stazione appaltante – quale contraente – che i lavori sono stati realizzati regolarmente e con buon esito, e che può essere emanato solo quando i lavori non abbiano dato luogo a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria.

Esso reca, pertanto, una certificazione che deve essere coerente con le circostanze emerse al termine del rapporto contrattuale e ispirarsi ai principi di buona fede e correttezza (artt. 1176 e 1376 cod. civ.).

Nella fase di rilascio del certificato di esecuzione, l'Amministrazione non esercita poteri amministrativi e non sono dunque rilevabili posizioni di interesse legittimo in capo all'impresa.

Di conseguenza, la doglianza relativa al mancato rilascio del certificato di esecuzione non ricade nella giurisdizione del Giudice amministrativo, non potendosi l'azione contro il silenzio esercitare se non per la tutela di una posizione di interesse legittimo (Cons. Stato , Sez. IV, 1° luglio 2021, n. 5037).

Il contraente privato può invece agire avanti il Giudice ordinario o in sede arbitrale non solo per far valere le proprie pretese di carattere patrimoniale, ma anche per far rilevare che la stazione appaltante sta violando il principio di buona fede in executivis, tardando senza idonea giustificazione il rilascio del certificato di esecuzione dei lavori.

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