Nuova disciplina per intercettazioni e cybersicurezzaFonte: Legge 137-2023.pdf
11 Ottobre 2023
La parte più corposa del provvedimento (artt. da 1 a 6-ter) reca delle disposizioni in materia di giustizia. In questo ambito, per quanto di interesse, si segnala che la disciplina speciale per disporre intercettazioni, già contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata ovvero di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, viene allargata anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso (art. 1, comma 1). Con riferimento alla disciplina generale delle intercettazioni è stata introdotta nel codice di rito penale una norma indirizzata a prevedere in modo esplicito che nei verbali delle intercettazioni non si dia conto, neanche in modo sommario, dei contenuti che non rilevano ai fini delle indagini (art. 1, comma 2). Vengono istituite le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni e viene previsto un graduale iter, con l'emanazione di una serie di D.M., per consentire di localizzare presso le dette infrastrutture digitali l'archivio digitale previsto dalla normativa vigente e, in seguito, di effettuare le medesime intercettazioni tramite tali infrastrutture. Viene prevista la specifica registrazione delle spese sostenute per le intercettazioni (art. 2); Vengono previsti alcuni interventi per implementare il contrasto alla criminalità informatica e aumentare la cybersicurezza. Vengono integrate le funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevendo l'obbligo per l'Agenzia di trasmettere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni e dei poteri sui reati informatici, come pure un obbligo di collaborazione con l'Agenzia dei soggetti pubblici o privati che hanno subìto incidenti di sicurezza informatica ovvero attacchi informatici. Vengono estesi i poteri e le prerogative conferiti al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, c.p., finanche ai procedimenti relativi a taluni gravi delitti di criminalità informatica (art. 2-bis). *Fonte: www.dirittoegiustizia.it |