Parcella doppia per separazione e divorzio: è corretto post Cartabia?
12 Ottobre 2023
Occorre premettere che la determinazione del compenso per l'attività dell'avvocato è demandata agli accordi tra professionista e cliente. La l. 247/2012 ha reso obbligatorio il preventivo in forma scritta dei costi della prestazione. In mancanza, il compenso è comunque dovuto ed è determinato in base ai parametri ministeriali: ci si riferisce al d.m. 58/2014, da ultimo aggiornato con d.m. 147/2022, applicato dal giudice quando liquida le spese di lite a carico della parte soccombente. I procedimenti di separazione e divorzio rientrano tra quelli di valore indeterminabile, al cui interno si configurano tre scaglioni in ragione della maggior rilevanza o complessità delle questioni trattate In questo contesto, l'art. 473-bis.49 c.p.c. come introdotto dal d.lgs. 149/2022, in maniera innovativa ha previsto la facoltà di cumulare nello stesso ricorso la domanda di separazione personale giudiziale e quella di divorzio. Con un unico atto si possono, quindi, proporre due domande diverse: quella di divorzio diventerà procedibile una volta passata in giudicato la pronuncia di separazione (anche solo in punto di status), sempre che sia decorso il termine annuale di ininterrotta separazione. I parametri ministeriali non contemplano espressamente questa eventualità. Pur essendo il procedimento unitario, anche se articolato in momenti distinti, i compensi devono tener conto della duplicità delle domande e della differenza non solo dei relativi presupposti, ma anche delle pretese che possono essere fatte valere: se infatti le questioni relative ai figli si ripropongono in divorzio in termini analoghi a quelli della separazione, assegno di separazione ed assegno di divorzio hanno natura e funzioni differenti, che si riverberano anche sul piano processuale della prova. La soluzione più corretta, in difetto di pattuizioni tra le parti, è l'utilizzo di scaglioni più elevati in relazione al parametro del valore indeterminabile del ricorso. I casi di divorzio immediato, che si può chiedere “subito” senza una preventiva separazione personale, sono molto circostanziati ed attengono a situazioni tassative (gravi condanne penali, nuovo matrimonio all'estero del coniuge straniero, inconsumazione del matrimonio o mutamento di sesso). Solo se ricorressero detti presupposti, sarà dovuto un solo compenso per il procedimento di divorzio. Diversa è la conclusione per le domande cumulative di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti, secondo una prassi già nota a molti tribunali, in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, investita con una domanda di rinvio pregiudiziale. In questo caso, infatti, il compenso è demandato necessariamente all'accordo tra le parti, in difetto del quale troverà applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2233 c.c. |