Diritti del consumatore: se non adeguatamente informato sui costi dell'abbonamento online, dopo il periodo gratuito, può disporre di un nuovo diritto di recesso

La Redazione
12 Ottobre 2023

Con sentenza del 5 ottobre 2023, la CGUE si è espressa in merito alla richiesta della Corte suprema austriaca di interpretare la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori. Per la Corte, Il diritto del consumatore di recedere da un abbonamento sottoscritto a distanza, inizialmente gratuito e rinnovato automaticamente, è garantito una sola volta salvo che questo non sia stato sufficientemente informato sul costo totale dell'abbonamento. In tal caso, egli dovrà disporre di un nuovo diritto di recesso.

La società S. gestisce piattaforme di apprendimento on-line destinate agli studenti. Al momento della prima sottoscrizione di un abbonamento, quest'ultimo può essere testato gratuitamente per 30 giorni. Esso può essere risolto in qualsiasi momento durante tale periodo. L'abbonamento diventa a pagamento solo alla scadenza dei 30 giorni. Quando l'abbonamento a pagamento scade senza essere stato risolto, esso è automaticamente rinnovato per una durata determinata.

Al momento della sottoscrizione di un tale abbonamento a distanza, la società S. informa i consumatori del diritto di recesso.

Un'associazione austriaca per la tutela dei consumatori ritiene, tuttavia, che il consumatore disponga di un diritto di recesso non solo rispetto alla sua sottoscrizione di un abbonamento di prova gratuito di 30 giorni, ma anche rispetto alla trasformazione di tale abbonamento in abbonamento a pagamento e al suo rinnovo.

La Corte suprema austriaca, investita della controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare, a tale riguardo, la direttiva sui diritti dei consumatori (1).

La Corte risponde che il diritto del consumatore di recedere da un contratto a distanza, nel caso della sottoscrizione di un abbonamento comportante un periodo iniziale gratuito e che, in assenza di risoluzione, è rinnovato automaticamente, è, in linea di principio, garantito una sola volta.

Tuttavia, se, al momento della sottoscrizione dell'abbonamento, il consumatore non è stato informato in maniera chiara, comprensibile ed esplicita che, dopo il periodo iniziale gratuito, tale abbonamento diventa a pagamento, egli dovrà disporre di un nuovo diritto di recesso dopo tale periodo.

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(1) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64). La direttiva 2011/83 è stata modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (GU 2019, L 328, pag. 7), la quale non è tuttavia ancora applicabile nella fattispecie.