Falsità della documentazione facoltativa presentata in sede di offerta: illegittima l'esclusione se il documento è irrilevante

13 Ottobre 2023

Laddove un documento, peraltro meramente facoltativo, non ha inciso in nessun modo sulla determinazione finale di affidamento della stazione appaltante, l’ipotetica falsità del medesimo non può certo determinare l’illegittimità dell’aggiudicazione.

Il caso. Il Collegio è chiamato a valutare se un concorrente possa o meno essere escluso dalla gara per falsità della documentazione facoltativa presentata in sede di offerta. In particolare, nel caso in esame si trattava di alcuni giustificativi dell'offerta presentati in via preventiva dall'operatore economico che la Stazione Appaltate avrebbe preso in considerazione solo in caso di effettuazione della congruità delle offerte (poi non effettuata).

La soluzione. Il Collegio, nel rigettare il gravame, intende innanzitutto evidenziare come la verifica di congruità dell'offerta sia una fase meramente eventuale, sicché l'esame della documentazione giustificativa della congruità è anch'essa eventuale, il che spiega anche perché tali documenti non devono essere depositati a pena di esclusione al momento della partecipazione alla procedura.

Sul punto, sottolinea il TAR, occorre premettere che nella procedura in esame l'Amministrazione non ha effettuato alcuna verifica di congruità o di anomalia delle offerte in quanto non sussistevano le condizioni previste ex lege.

In mancanza di tale verifica, la Stazione Appaltante, non ha esaminato il documento reputato dalla ricorrente falso, al pari del resto di tutti i documenti giustificativi della congruità della sua offerta.

In altri termini, continua il giudice di prime cure, tali documenti non hanno influito in alcun modo sulla decisione di affidamento del contratto, che è stata effettuata tenendo in considerazione soltanto il prezzo più basso proposto dalla parte controinteressata. Laddove un documento, peraltro meramente facoltativo, non ha inciso in nessun modo sulla determinazione finale di affidamento della stazione appaltante, l'ipotetica falsità del medesimo non può determinare l'illegittimità dell'aggiudicazione.

A ciò si aggiunga che, non avendo l'Amministrazione effettuato alcun esame del citato documento non può neppure essere affermata con assoluta certezza la falsità dello stesso, ad onta di quanto sostenuto nel gravame della società istante.

In conclusione. Il Collegio nel fare applicazione dei suesposti principi non ravvisa alcuna falsità idonea ad incidere sulla valutazione dell'offerta effettuata dalla stazione appaltante ed evidenzia, richiamando anche precedenti pronunce del Consiglio di Stato, che quanto sopra esposto è rispettoso dei principi fondamentali della contrattualistica pubblica previsti dal vigente d.lgs. n. 36/2023, ancorché la gara di cui è causa sia regolata dal d.lgs. n. 50/2016, ed in particolare dei principi del risultato e della fiducia di cui agli articoli 1 e 2.

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