Gara a più lotti: per l’impugnazione dell’esclusione il TAR competente è individuato in base al criterio della sede dell’ente

13 Ottobre 2023

Ai fini dell’individuazione del TAR competente a decidere una controversia relativa all’esclusione di un concorrente dalla procedura relativa ad uno dei lotti territoriali in cui è suddivisa la gara, deve applicarsi il criterio della sede dell’ente, e non quello del luogo di produzione degli effetti del provvedimento, laddove la regolamentazione della disciplina di gara preveda l’interdipendenza dei singoli lotti.

Il caso. Il Collegio è chiamato ad individuare la competenza territoriale del Tribunale in caso di controversia relativa all'esclusione di un concorrente da una procedura relativa ad uno dei lotti territoriali in cui è suddivisa la gara e a scegliere dunque se applicare il criterio della sede dell'ente o quello del luogo di produzione degli effetti del provvedimento ai sensi dell'art. 13 c.p.a.

La soluzione. Il Collegio, dichiarando la propria incompetenza territoriale a decidere sul ricorso in esame, anzitutto richiama l'art. 13, comma 1 c.p.a. che prevede che al fine di determinare la competenza territoriale del T.A.R. il criterio fondamentale da utilizzare è la sede dell'autorità emanante l'atto impugnato, fatti salvi i casi in cui “gli effetti diretti dell'atto si esplichino esclusivamente all'interno della circoscrizione territoriale di un Tribunale”, rendendo quest'ultimo competente a conoscere delle relative controversie.

A parere del Tribunale sebbene il lotto per cui è causa si riferisca all'esecuzione del servizio nella sola Regione Lombardia e la gara, suddivisa in più lotti, si articoli in una pluralità di procedure ciascuna avente a oggetto l'affidamento del singolo lotto, nella specifica fattispecie, ricorrono i presupposti per ritenere la procedura unitaria.  

In particolare, con riferimento al profilo dell'articolazione della gara, oltre agli elementi sintomatici rappresentati dalla presenza di un'unica commissione e un unico RUP, è rilevante che la Lettera di Invito abbia espressamente previsto il divieto di cumulabilità dei lotti inteso come vincolo di aggiudicazione, per cui, se è ammessa la partecipazione alla procedura in relazione a più lotti, ciascun operatore economico può essere affidatario solo di uno di essi, salvi i casi particolari indicati della Lettera di Invito stessa.

Solo in tali casi, continua il Tribunale, l'aggiudicazione dovrà avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa “seguendo l'ordine numerico dei lotti, organizzati per importo decrescente e tenendo conto del limite massimo di cumulabilità per partecipante”, con la conseguenza che, qualora si raggiungesse per il singolo concorrente il limite massimo di cumulabilità – cioè, nella specie, un solo lotto – “non si darà luogo all'apertura dell'offerta eventualmente presentata su lotto/i successivi”.

La norma continua chiarendo che, nel caso in cui per uno o più lotti sia stata presentata o sia risultata valida solo l'offerta proveniente da un concorrente che ha già raggiunto il limite di cumulabilità, allora “si procederà all'apertura anche delle offerte eventualmente presentate da altri concorrenti che si sono aggiudicati dei lotti precedenti e si potrà derogare al limite di cumulabilità”.

Dal complesso della regolamentazione sopra delineata - evidenzia il Collegio - emerge l'interdipendenza dei singoli lotti, per cui, sebbene le offerte presentate per ciascuno di essi siano distinte e oggetto di autonoma valutazione, l'eventuale esclusione del concorrente che si è aggiudicato uno dei lotti posti a gara può riverberarsi “a cascata” sulla posizione di tutti gli altri operatori economici, anche considerando la possibilità dell'affidamento in deroga al limite di cumulabilità previsto dalla lex specialis.

Il Giudice di prime cure segnala infine che in analoga controversia, attinente a un diverso lotto della medesima procedura di cui si discute, il T.A.R. adito ha dichiarato il proprio difetto di competenza territoriale ritenendo trattarsi di gara unitaria, da cui deriva la necessità che tutte le contestazioni relative ai singoli lotti siano decise da unico Giudice (cfr. TAR Toscana, sez. I, 8 settembre 2023, n. 825).

In conclusione. Il Collegio nel fare applicazione dei suesposti principi conclude ritenendo che nel caso in esame debba trovare applicazione il criterio ordinario di individuazione della competenza territoriale collegato alla sede dell'autorità che ha emanato l'atto, con la conseguenziale competenza territoriale del T.A.R. Lazio, in ragione della sede della Stazione appaltante, stabilita in Roma.

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