Processo sportivo: si applica la pregiudiziale sportiva ai regolamenti interni delle autorità sportive ma non il rito “sportivo” ai campionati dilettantistici
13 Ottobre 2023
I fatti di causa sono originati dal provvedimento del Consiglio Federale della FIGC di non ammissione di una società sportiva al Campionato di Serie C, stagione sportiva 2022/2023. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche, il quale respingeva il ricorso. Avverso tale decisione la società sportiva proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio. Contemporaneamente, la FIGC avviava la procedura di cui all'art. 52, comma 10 delle norme organizzative interne adottate dalla FIGC (c.d. NOIF), il cui provvedimento veniva impugnato dalla società sportiva con ricorso per motivi aggiunti innanzi al TAR Lazio, senza esaurire i gradi della giustizia sportiva, ritenendo che la c.d. pregiudiziale sportiva non operante nell'ipotesi di impugnativa diretta di norme regolamentari. Tanto premesso, il collegio, preliminarmente, ha affermato che il rito speciale che risulta dal combinato disposto dell'art. 218 d.l. n. 34/2020 e dell'art. 5-quaterdecies d.l. n. 162/2022 non si applica ai campionati dilettantistici, in quanto il riferimento a questi ultimi è contenuto solo nella rubrica – non rilevante ai fini dell'interpretazione della norma – del già menzionato art. 5-quaterdecies, mentre il testo della norma si riferisce ai soli campionati professionistici. Nel merito, l'appello è stato respinto in quanto, non essendo stato impugnato il provvedimento NOIF prima dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, ricorre una violazione del vincolo della pregiudiziale sportiva, che obbliga parte ricorrente a esperire prima tutti i rimedi offerti dall'ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva, salvo poi eventualmente impugnare, dinanzi al Giudice amministrativo, la decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, ultimo grado della giustizia sportiva. La “pregiudiziale sportiva” delinea, infatti, una condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, consistente nel previo esaurimento di tutti i gradi della giustizia interna dello sport, per cui la giurisdizione amministrativa è vincolata alla pregiudiziale sportiva fintantoché esiste un rimedio nell'ordinamento sportivo, rimedio che deve essere esperito prima di adire il giudice amministrativo. I rimedi interni per impugnare le NOIF sono pacificamente previsti e, pertanto, in applicazione dell'art. 3 d.l. n. 220/2003 devono essere esperiti prima di adire il Giudice amministrativo. Riferimenti normativi |