Assegnazione dei Punti Verdi Qualità: la scelta di non concludere la procedura non soggiace al regime dell’autotutela

13 Ottobre 2023

Il provvedimento con il quale l'Amministrazione decide di non procedere all'assegnazione dell'area (PVQ), non è soggetto alla disciplina sull'autotutela amministrativa.

Il caso. A seguito di una procedura di gara indetta da Roma Capitale e avente ad oggetto l'affidamento della concessione, la realizzazione e la gestione di aree verdi presenti nel Comune di Roma in stato di abbandono, ad un operatore economico assegnatario di una di tali aree verdi veniva comunicata la revoca del provvedimento di assegnazione.

Tale operatore impugnava innanzi al TAR Lazio il provvedimento disposto dall'Amministrazione, deducendo il difetto dei presupposti per l'esercizio del potere di revoca o di autotutela rispetto ad atti già adottati che - a suo avviso – sarebbero stati vincolanti.

Il regime degli atti soggetti all'autotutela amministrativa . Nella pronuncia in esame, il TAR Lazio individua innanzitutto gli atti in relazione ai quali la pubblica amministrazione può intervenire unilateralmente per revocarli.

Al riguardo, il Giudice amministrativo rammenta che la disciplina sull'autotutela amministrativa riguarda atti amministrativi muniti del carattere della definitività in relazione agli effetti giuridici che da essi discendono in favore del destinatario.

La natura degli atti relativi alle procedure di affidamento della concessione per la realizzazione e la gestione di aree verdi. Sulla base di tali premesse, l'adito Tar delinea la natura (e il regime di revoca) degli atti afferenti le procedure di affidamento della concessione per la realizzazione e la gestione di aree verdi.

Tali procedure, nello specifico, prevedono due fasi.

La prima si realizza quando un operatore economico viene individuato quale soggetto assegnatario dell'area pubblica sulla base di un progetto di intervento di massima: in questo caso, il provvedimento di individuazione adottato ha effetti provvisori ed instabili e non è sottoposto al regime di autotutela amministrativa.

La seconda fase si realizza invece nel momento in cui la stazione appaltante approva il progetto esecutivo dell'operatore economico, a cui segue l'aggiudicazione quale atto finale conclusivo del procedimento ad evidenza pubblica de quo.

Ebbene, soltanto in questa seconda fase, i provvedimenti adottati dall'amministrazione assumono il carattere della definitività.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tar Lazio, ritenendo che nel caso di specie il provvedimento impugnato dalla ricorrente fosse intervenuto nella prima fase della procedura de qua e avesse dunque effetti provvisori e instabili, ha rigettato il ricorso proposto.

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