La legge sull’omicidio nautico pubblicata in GU
12 Ottobre 2023
L'inserimento dell'omicidio nautico era stato votato favorevolmente dalla Camera nel mese di settembre (v. la news La Camera ha approvato il reato di omicidio nautico) e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il nuovo reato è ufficialmente legge. Il testo va a modificare l'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale o nautico) e prevede:
Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti L'art. 590-bis c.p. (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime) è invece sostituito dal seguente: «Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Infine all'art. 381, comma 2, lett. m-quinquies), c.p.p., dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche». All'art. 380, comma 2, c.p.p., la lettera m-quater) è sostituita dalla seguente: «delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria». *Fonte: DirittoeGiustizia |