La legge sull’omicidio nautico pubblicata in GU

La Redazione
12 Ottobre 2023

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2023 la legge26 settembre 2023 n. 138 che introduce il reato di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche. Le nuove norme entreranno in vigore il 25 ottobre prossimo.

L'inserimento dell'omicidio nautico  era stato votato favorevolmente dalla Camera nel mese di settembre (v. la news La Camera ha approvato il reato di omicidio nautico) e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il nuovo reato è ufficialmente legge.

Il testo va a modificare l'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale o nautico) e prevede: 

  • la  reclusione da 2 a 7 anni  per chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna
  • la reclusione passa  da 8 a 12 anni  se il fatto è commesso in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il delitto è punibile a  querela  della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti

L'art. 590-bis  c.p. (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime) è invece sostituito dal seguente: «Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione  da   tre mesi a un anno  per le lesioni gravi e  da uno a tre anni  per le lesioni gravissime.

Infine all'art. 381, comma 2, lett. m-quinquies), c.p.p., dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche». All'art. 380, comma 2, c.p.p., la lettera m-quater) è sostituita dalla seguente: «delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria».

*Fonte: DirittoeGiustizia

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