Esercizio del diritto di accesso nel project financing: condizioni e presupposti
13 Ottobre 2023
Il caso. A seguito di una procedura di affidamento di project financing indetta da Roma Capitale e avente ad oggetto la realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture di connettività abilitanti il 5G e il Wi-Fi nel territorio comunale, un operatore economico, allo scopo di valutare la convenienza della partecipazione alla gara e la sua sostenibilità, formulava un'istanza di accesso agli atti con la quale richiedeva la documentazione relativa al contenuto della proposta progettuale del soggetto proponente. A seguito del rigetto opposto dall'Amministrazione in relazione a tale richiesta di accesso, l'istante impugnava tale diniego innanzi al TAR Lazio, deducendo, tra le altre cose, l'illogicità e il difetto di motivazione del suddetto provvedimento. Sulle condizioni e presupposti per l'esercizio del diritto di accesso nel project financing. Nella pronuncia in esame, il Giudice Amministrativo ricorda innanzitutto che la disciplina dell'accesso agli atti di cui all'art. 53 d.lgs. n. 50/2016 non è ostativa tout court all'accesso per quanto concerne gli atti prodromici al procedimento di gara, e che la stessa, in ogni caso, rimanda espressamente a quanto regolato dalla legge n. 241/1990. L'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in relazione all'accesso agli atti sul project financing. Nel richiamare la granitica giurisprudenza già espressasi sul punto, il TAR precisa che al fine di poter accedere agli atti di gara relativi a procedure di project financing, occorre contemperare la tutela del diritto d'accesso dell'istante con la necessità che il procedimento selettivo non venga perturbato dall'anticipata conoscenza di elementi e/o informazioni che turberebbero la par condicio degli operatori economici. Sulla base di tale giudizio di bilanciamento, il Giudice amministrativo ritiene che la documentazione presentata dai soggetti proponenti nell'ambito del project financing sia generalmente accessibile a partire dal momento in cui la gara è stata pubblicata. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per restringere immotivatamente il diritto d'accesso agli atti relativi alle procedure di gara, fino ad operarne una totale restrizione. Sulla scorta di tali considerazioni, venendo al caso di specie, il Giudice amministrativo, nel riconoscere l'interesse dell'istante a conoscere documenti prodromici e connessi al procedimento di gara, ha accolto il ricorso proposto, consentendo alla ricorrente l'accesso agli anzidetti documenti. |