Assicurazione per la bicicletta ad assistenza elettrica: per la CGUE non sussiste l’obbligo, non essendo un «veicolo» azionato unicamente da forza meccanica

La Redazione
13 Ottobre 2023

La CGUE, con sentenza del 12 ottobre 2023 (C-286/22) nel caso di sinistro tra una bicicletta ad assistenza elettrica e un'autovettura, ha affermato che per la bicicletta elettrica non vi è obbligo di assicurazione degli autoveicoli in quanto la stessa non è azionata esclusivamente da una forza meccanica, bensì solo dopo uso della forza muscolare. Durante il procedimento giudiziario volto a stabilire l'eventuale diritto al risarcimento, la CGUE, interrogata sulla qualificazione giuridica della bicicletta e di conseguenza sulla configurazione del ciclista quale «conducente di veicolo» o «utente debole della strada», ha constatato che la direttiva 2009/103/CE (concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli) non contiene indicazioni per stabilire se la forza meccanica debba svolgere un ruolo esclusivo nell'azionamento di un «veicolo», ma si riferisce all'«assicurazione degli autoveicoli» in quanto mezzi mossi esclusivamente da una forza meccanica. La Corte ha evidenziato che la direttiva non impone che le biciclette ad assistenza elettrica rientrino nella nozione di «veicolo», avendo come obiettivo quello di proteggere le vittime di incidenti stradali cagionati dagli autoveicoli. La ridotta velocità raggiungibile dalla bicicletta elettrica, infatti, non consente l'equiparazione agli altri mezzi azionati esclusivamente da forza meccanica.

Un ciclista che circolava su una bicicletta ad assistenza elettrica su una strada pubblica nei pressi di Bruges (Belgio) è stato vittima di un grave incidente: è stato investito da un'autovettura e gravemente ferito. Egli è deceduto qualche mese dopo.

Nel corso del successivo procedimento giudiziario volto a stabilire un eventuale diritto al risarcimento, è sorta una controversia relativa alla qualificazione giuridica della bicicletta ad assistenza elettrica, ossia se essa debba essere considerata un «veicolo». Nel caso di specie, il motore della bicicletta offriva unicamente pedalata assistita, anche utilizzando la funzione «turbo». Peraltro, tale funzione poteva essere attivata solo dopo uso della forza muscolare (pedalando, camminando con la bicicletta o spingendola). La qualificazione giuridica della bicicletta di cui trattasi è cruciale per stabilire se la vittima fosse conduttrice di un «autoveicolo» o se potesse aver diritto a un risarcimento automatico in quanto «utente debole della strada» conformemente al diritto belga.

Poiché la nozione di «veicolo» nella legislazione belga pertinente corrisponde a quella contenuta in una direttiva europea in materia di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli [1], la Corte di cassazione belga ha deciso di sottoporre una questione alla Corte di giustizia in merito all'interpretazione di tale nozione.

Nella sua sentenza del 12 ottobre 2023 (C-286/22), la Corte di giustizia constata anzitutto che la direttiva non contiene indicazioni per stabilire se la forza meccanica debba svolgere un ruolo esclusivo nell'azionamento di un «veicolo» [2].

Tuttavia, essa rileva che la direttiva si riferisce all'«assicurazione degli autoveicoli», espressione che, nel linguaggio corrente, riguarda tradizionalmente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di mezzi quali i motocicli, le autovetture e gli autocarri che sono mossi esclusivamente da una forza meccanica.

La Corte ricorda altresì l'obiettivo della direttiva, che è quello di proteggere le vittime di incidenti stradali causati dagli autoveicoli. Tale obiettivo non impone che le biciclette ad assistenza elettrica rientrino nella nozione di «veicolo», ai sensi della direttiva.

Infatti, mezzi che non sono azionati esclusivamente da una forza meccanica, come una bicicletta ad assistenza elettrica che può accelerare senza pedalare fino ad una velocità di 20 km/h, non risultano tali da causare a terzi danni fisici o materiali analoghi a quelli che possono causare i motocicli, le autovetture, gli autocarri o altri veicoli azionati esclusivamente da una forza meccanica, potendo questi ultimi circolare in modo sensibilmente più veloce.

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[1] Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11).

[2] La definizione della nozione di «veicolo» fornita nella direttiva sarà modificata a partire dal 23 dicembre 2023, quando diventerà applicabile la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2021, L 430, pag. 1). Tale nuova definizione indicherà espressamente che un «veicolo» è «qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica», e aggiungerà precisazioni in merito a peso e velocità.