Viola le norme sulla protezione dei dati personali il sanitario che disvela notizie circa un paziente
13 Ottobre 2023
L'Azienda USL […] proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Ravenna avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di 50mila euro comminata dal Garante per la protezione dei dati personali per l'illecito trattamento nei riguardi di una paziente sottopostasi ad interruzione volontaria di gravidanza. Il Tribunale di Ravenna accoglieva l'opposizione, annullando l'ordinanza-ingiunzione. Nel provvedimento veniva rilevato che la paziente, ricoverata presso il reparto di ginecologia per l'intervento interruttivo della gravidanza, aveva fornito un numero telefonico di sua pertinenza per i successivi contatti. Durante le procedure di dimissione, l'infermiera era costretta ad allontanarsi per un'urgenza. Per tale ragione, l'operatrice sanitaria, costretta a contattare la paziente per indicarle l'uso del farmaco necessario per le cure post-operatorie, non si avvedeva del contatto telefonico lasciato dall'interessata e apposto all'interno della sua cartellina personale. L'infermiera, infatti, telefonava al numero indicato sul frontespizio, in uso al marito della paziente, al quale riferiva di essere un'operatrice dell'Ospedale di Faenza e di dover interloquire con la moglie per una terapia, senza aggiungere null'altro di più specifico. Sulla base di tali fatti, secondo il Tribunale non può ritenersi integrata la fattispecie contestata da Garante dei dati personali di cui all'art.5, apr.1, lett.e) e art.9 Reg. (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016. Ciò in quanto, in base al considerando 35 del Regolamento, per “dati personali relativi alla salute” si intendono quelli contenenti informazioni sulla salute fisica e mentale. Nella specie, a tenore delle argomentazioni del giudice di prime cure, l'infermiera avrebbe riferito una notizia talmente generica da non integrare l'illecito in contestazione, né tantomeno l'obbligo di riservatezza imposto dalla legge sull'interruzione di gravidanza. Avverso tale provvedimento il Garante per la protezione dei dati personali ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art.32 Cost. e delle norme in materia di protezione dei dati e della riservatezza in materia abortiva. La Corte di Cassazione condivide le doglianze sollevate dall'Autorità garante. Più segnatamente, rileva il Collegio Decidente che la genericità dell'informazione non elide l'illecito. L'esistenza di una “malattia” in senso lato – intesa dunque come situazione che renda necessario un trattamento sanitario – attiene a dato sulla salute: non occorre, cioè, che sia specificato di quale trattamento terapeutico o di quale malattia si tratti. È questo l'orientamento seguito dalla Corte di Cassazione in ambito lavoristico, risarcitorio e bancario, ove già il mero riferimento alla “malattia” è da considerarsi dato personale relativo alla salute. Pertanto, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione, per nuovo esame della questione e anche per la liquidazione delle spese di legittimità. (Fonte: Diritto e Giustizia) |