La decorrenza degli effetti del provvedimento di revisione dell’assegno di mantenimento

13 Ottobre 2023

L’ordinanza in commento pone un’interessante questione riguardante l’individuazione del momento a partire dal quale possono decorrere gli effetti del provvedimento con cui l’Autorità Giudiziaria modifichi, nell’an o nel quantum, la statuizione del Giudice della separazione o del divorzio relativa alla determinazione dell’assegno di mantenimento posto a favore del coniuge o del figlio minorenne (o maggiorenne non economicamente autosufficiente).

Massima

Il provvedimento di modifica delle statuizioni in tema di assegno di mantenimento, pronunziate in sede di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, produce i suoi effetti dalla data della domanda di modificazione, essendo irrilevante il momento storico in cui si sono verificate le condizioni che hanno legittimato la revisione, nell’an o nel quantum, del provvedimento impositivo del contributo di mantenimento.

Il caso

Il marito, successivamente alla pronunzia della separazione personale tra i coniugi, proponeva ricorso al fine di ottenere la modifica delle condizioni stabilite nel provvedimento di separazione, con specifico riferimento alla debenza ed alla quantificazione dell’assegno di mantenimento disposto a favore della moglie. Nelle more del procedimento instaurato dal marito, veniva pronunziata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a fronte dell’accordo raggiunto tra le parti e con cui nulla veniva disposto in relazione all’assegno divorzile.

Il Tribunale Ordinario, adito per la revisione dell’assegno di mantenimento, non accoglieva le istanze del ricorrente, rigettando la domanda di modifica in relazione al lasso di tempo intercorrente tra il deposito del ricorso introduttivo e l’accordo intervenuto in sede di divorzio e dichiarando inammissibile la domanda relativamente al periodo di tempo intercorso tra il verificarsi degli effetti che, nella prospettazione difensiva del ricorrente, avrebbero giustificato una modifica della statuizione del Giudice della separazione ed il momento della proposizione della domanda giudiziale di modifica.

Avverso il provvedimento del Tribunale il marito proponeva reclamo, ma la Corte d’Appello rigettava le doglianze del reclamante. In particolare, il Giudice di seconde cure precisava l’irrilevanza del momento in cui erano maturati i presupposti per la revisione dell’assegno di mantenimento ai fini dell’individuazione del dies a quo della decorrenza degli effetti del provvedimento giudiziale di modifica delle condizioni economiche di separazione.

Il marito, non condividendo l’argomentazione giuridica in forza della quale la revisione dell’assegno di mantenimento non potesse produrre effetti a partire da una data anteriore a quella della proposizione della relativa domanda, proponeva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte rigettava nel merito il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La questione

L’ordinanza in commento pone un’interessante questione riguardante l’individuazione del momento a partire dal quale possono decorrere gli effetti del provvedimento con cui l’Autorità Giudiziaria modifichi, nell’an o nel quantum, la statuizione del Giudice della separazione o del divorzio relativa alla determinazione dell’assegno di mantenimento posto a favore del coniuge o del figlio minorenne (o maggiorenne non economicamente autosufficiente).

In particolare, ci si chiede se gli effetti della modifica della statuizione relativa alla determinazione dell’assegno di mantenimento possano retroagire sino al momento in cui si sono verificate le condizioni che hanno legittimato la revisione dell’assegno di mantenimento, ancorché anteriore all’instaurazione del procedimento giudiziario, ovvero debbano decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale con cui è stata chiesta la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte di Cassazione, con il provvedimento in commento, non ritiene di accogliere il motivo di impugnazione con cui il ricorrente si doleva del fatto che il Giudice di seconde cure aveva individuato il dies a quo della decorrenza degli effetti della revisione delle condizioni economiche di separazione nella data della domanda, escludendo la possibilità di far retroagire l’efficacia del provvedimento modificativo al momento in cui si erano verificati i presupposti legittimanti la revisione dell’assegno di mantenimento.

Infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che «il diritto di un coniuge a percepire l’assegno ed il corrispondente obbligo dell’altro coniuge di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale omologato, conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche disposizioni, i principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic stantibus) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di revisione al momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno».

Nella prospettazione dei giudici di legittimità tale approdo ermeneutico non lede, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il principio chiovendiano secondo cui la durata del processo non può andare a detrimento della parte che abbia visto giudizialmente riconosciuto il proprio diritto. Infatti, tale principio vuole semplicemente evitare che il decorso del tempo necessario a celebrare il procedimento possa influire negativamente sul diritto vantato dalla parte vittoriosa e, dunque, si vuole evitare che il tempo processuale pregiudichi la realizzazione del diritto. Ciò, però, comporta che gli effetti della sentenza si producano a partire dal momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale, mentre «non implica affatto la necessità che gli effetti della decisione vengano fatti retroagire ad un’epoca addirittura anteriore alla proposizione della domanda».

Alla luce di tali argomentazioni la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Osservazioni

Il provvedimento in commento, pur riferendosi ad un contesto normativo precedente alla c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), appare di sicuro interesse laddove afferma che gli effetti della modificazione delle statuizioni del Giudice della separazione o del divorzio in tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge o dei figli si producono a partire dalla data della domanda.

Tale approdo esegetico si pone in linea con il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale la statuizione in punto di assegno di mantenimento conserva efficacia sino a quanto non intervenga la modifica di tale provvedimento rimanendo irrilevanti il momento in cui sono maturati i presupposti per la modifica – o la soppressione – dell'assegno.

Pertanto, gli effetti della decisione giurisdizionale di revisione non potranno decorrere dal momento dell'accadimento innovativo – che legittima la decisione – verificatosi precedentemente all'instaurazione dell'iter processuale attraverso il quale viene chiesta la modifica delle condizioni economiche della separazione (o del divorzio), ma si potranno produrre esclusivamente a partire dalla data della domanda di modificazione (cfr. Cass., sez. I, 3 gennaio 1962, n. 6; Cass., sez. I, 8 gennaio 1994 n. 147; Cass., sez. I, 25 giugno 2004, n. 11863; Cass., sez. I, 7 gennaio 2008, n. 28; Cass., sez. I, 10 febbraio 2008, n. 28987; Cass., sez. I, 17 luglio 2008, n. 19722; Cass., sez. I, 12 marzo 2012, n. 3922; Cass., sez. VI, 30 luglio 2015, n. 16173; Cass., sez. VI, 4 luglio 2016, n. 13609; Cass., sez. VI, 24 ottobre 2017, n. 25166 e Cass., sez. I, 17 febbraio 2021, n. 4224).

L'interpretazione maggioritaria fonda il proprio convincimento, da un lato, sui principi generali in tema di autorità, intangibilità e stabilità – seppur rebus sic stantibus – del provvedimento impositivo dell'assegno di mantenimento e, dall'altro lato, sull'applicabilità all'assegno di mantenimento della praeceptum iuris di cui all'art. 445 c.c. in forza del quale gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale (cfr. Cass., Sez. III, 5 settembre 2006, n. 19057; Cass., sez. I, 10 febbraio 2008, n. 28987; Cass., sez. I, 22 maggio 2009, n. 11913 e, sull'estensibilità della disciplina degli alimenti alle statuizioni economiche pronunziate ad esito di un procedimento di separazione e di divorzio si veda anche C. Cost., 21 gennaio 2000, n. 17, ove si legge che «la costante giurisprudenza della Corte di cassazione che, qualificando la domanda relativa agli alimenti un minus necessariamente compreso in quella di mantenimento, muove evidentemente dalla identità di causa petendi delle domande e, quindi, sul piano sostanziale, dall'unitaria funzione di sostentamento che caratterizza i relativi crediti»).

Occorre precisare che, nonostante il provvedimento giurisdizionale modificativo non possa produrre effetti anteriormente alla data della domanda, l'Autorità Giudiziaria conserva la facoltà di individuare la decorrenza degli effetti della revisione in un momento successivo alla proposizione della domanda (cfr. Cass., sez. I, 22 maggio 2009, n. 11913 e Cass., sez. I, 20 maggio 1993, n. 5749).

              L'approdo interpretativo, a cui l'ordinanza in commento si allinea, risulta coerente con i principi generali che regolano il diritto processuale civile. Infatti, appare pacifico che gli effetti del provvedimento giurisdizionale – in virtù degli effetti sostanziali della domanda – possono retroagire solo sino al momento della domanda – e non anteriormente ad essa – se, in tale momento, esistevano le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento domandato (cfr., in materia familiare, Cass., sez. I, 11 aprile 2000, n. 4558 e Cass., sez. I, 20 agosto 1997, n. 7770). Si deve notare che tale principio attiene soltanto al profilo dell'an debeatur della domanda e, conseguentemente, non interferisce né con l'esigenza di determinare il quantum dell'assegno di mantenimento alla stregua dell'evoluzione delle condizioni economiche dei coniugi, eventualmente intervenuta nel corso del giudizio, né con la possibilità di fissare decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati (cfr. Cass., sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14886).

              In conclusione, occorre evidenziare che la linea interpretativa appena illustrata non è destinata a perdere rilevanza a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) nella misura in cui il Legislatore della riforma non ha introdotto norme o principi idonei a risolvere, normativamente, la quaestio iuris affrontata dall'ordinanza in commento.

Infatti, l'art. 473-bis.22, comma 1, secondo periodo, c.p.c., precisa che il Giudice, all'esito della prima udienza di comparizione, potrà adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti e, laddove ponga a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico, dovrà determinare la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. La norma, particolarmente innovativa in tema di provvedimenti provvisori – in quanto consente la retrodatazione degli effetti diversamente da quanto ritenuto, antecedentemente alla riforma, dalla giurisprudenza di merito che riteneva possibile solo l'efficacia ex nunc di tali provvedimenti (Trib. Bergamo, 25 novembre 2014 e Trib. Santa Maria Capua Vetere, 19 luglio 2012) –, non appare risolutiva in quanto non riguarda i provvedimenti conclusivi del procedimento. Tuttavia, appare utile notare come il provvedimento giudiziale, ancorché temporaneo, non possa produrre effetti in un momento in cui la domanda giudiziale non è ancora stata proposta: in tal modo si ribadisce l'inammissibilità dell'efficacia di un provvedimento in un momento antecedente alla data della domanda.

Non risulta determinante neppure l'art. 473-bis.49, comma 4, c.p.c., laddove, nel disciplinare il cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevede che la sentenza conterrà capi autonomi per le diverse domande proposte in via congiunta, determinando la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti. Tale norma, infatti, si limita a chiarire la necessità, in caso di domande cumulate, di individuare il regime temporale delle statuizioni economiche al fine di evitare possibili sovrapposizioni, con problemi di contraddittorietà e di successive controversie nella fase esecutiva.

Alla luce di tali considerazioni, possiamo concludere affermando che, anche successivamente all'entrata in vigore del rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (Titolo IV-bis c.p.c.), continuerà a trovare cittadinanza nel nostro ordinamento la consolidata esegesi – ribadita dall'ordinanza in commento – relativa all'individuazione del momento da cui è possibile far decorrere gli effetti del provvedimento di modifica dell'assegno di mantenimento.

Riferimenti

G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale, Roma, 1935, 147;

C. Mandrioli e A. Carratta, Corso di diritto processuale civile, vol. II, Il processo di cognizione, Torino, 2023;

L. Montesano, Diritto sostanziale e processo civile di cognizione nell’individuazione della domanda, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1993, 63 ss.;

F.P. Luiso, Effetti sostanziali sulla domanda e conclusione del processo con una pronuncia di rito, in Riv. dir. proc., 2013, 1 ss.;

C. Costabile, I provvedimenti provvisori, in AA.VV., La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo, a cura di R. Giordano ed A. Simeone, Milano, 2023, 39 ss.;

M. Paladini, Il simultaneus processus di separazione e divorzio, in AA.VV., La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, a cura di C. Cecchella, Torino, 2023, 50 ss.

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