Mandato d’arresto europeo: possibile l’esecuzione quando consecutivi, salvo che questi non violino l’accordo Stati UE-Norvegia e l’emissione sia proporzionata

La Redazione
13 Ottobre 2023

La CGUE, con sentenza del 14 settembre 2023 (C-71/21) si è pronunciata sull'eventuale ostacolo dell' art. 1, § 3, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islandae il Regno di Norvegia , relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia all'emissione di più mandati d'arresto successivi contro una stessa persona nell'ambito di uno stesso procedimento penale; e se il rifiuto opposto in tale contesto da uno Stato membro all'esecuzione di un primo mandato d'arresto costituisce un motivo sufficiente per consentire alle autorità di un altro Stato membro investite di un secondo mandato d'arresto di opporvi, a loro volta, un tale rifiuto. Per la Corte, l'accordo non osta all'emissione di più MAE successivi a condizione che l'esecuzione del nuovo mandato d'arresto non comporti una violazione di tale disposizione e che l'emissione di quest'ultimo sia proporzionato .

Diversamente, osta a che l'esecuzione di un MAE da parte di uno Stato membro sia rifiutata per il solo motivo che un altro Stato membro ha rifiutato l'esecuzione di un primo MAE emesso dalla Repubblica d'Islanda o dal Regno di Norvegia nei confronti della stessa persona e per gli stessi fatti .

La domanda di pronuncia giudiziale alla CGUE è stata presentata nell'ambito di un procedimento relativo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo (MAE) emesso dalla procura norvegese nei confronti del ricorrente - residente in Bulgaria con i suoi figli - per i fatti commessi sul territorio di quest'ultima, qualificati dalle autorità nazionali come frode a danno del sistema previdenziale norvegese.

In seguito all'emissione del primo MAE, il ricorrente è stato arrestato al suo ingresso in Polonia il 25 novembre 2019 sul fondamento della segnalazione SIS di cui era oggetto. Due giorni dopo, l'autorità norvegese competente ha emesso un MAE sulla base dell'art. 1, § 3 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, la cui esecuzione è stata però rifiutata dalla Polonia. A parere del giudice polacco, la consegna del ricorrente alle autorità norvegesi avrebbe comportato la violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto ne sarebbe derivato il collocamento dei figli del ricercato in una casa-famiglia e la definitiva interruzione del rapporto con il padre ritenendo inoltre possibile il ricorso ad altre forme di cooperazione con la Bulgaria.

Il ricorso proposto contro tale decisione dalla procura competente è stato poi archiviato nel 2020, dalla procura di Varsavia.

Il 10 marzo 2020, il ricorrente, nuovamente arrestato mentre entrava in territorio bulgaro, è stato oggetto di un secondo MAE emesso dalla Norvegia sul fondamento degli stessi motivi del MAE del 2019. Così, il 16 marzo 2020, la procura di Sofia (Bulgaria) ha adito il giudice del rinvio, con una richiesta diretta all'esecuzione dell'ultima MAE emesso.

Alla luce della situazione verificatasi, il giudice del rinvio si è interrogato sulla possibilità di emettere diversi MAE contro la stessa persona nell'ambito dello stesso procedimento penale. Inoltre, si è posto la questione «sull'eventuale rilievo del diniego, precedentemente opposto da un giudice di uno Stato membro, all'esecuzione di un mandato d'arresto emesso dal Regno di Norvegia contro una stessa persona ricercata, nell'ambito dello stesso procedimento penale».

In considerazione di ciò, il Tribunale di Sofia ha sospeso il procedimento, chiedendo ai giudici di Lussemburgo se il citato art. 1, § 3 debba essere interpretato nel senso che osta all'emissione di più mandati successivi nei confronti di un ricercato per ottenerne la consegna da parte di uno Stato firmatario dell'accordo, dopo che l'esecuzione di un primo MAE sia stata rifiutata da uno altro Stato aderente al già menzionato accordo.

Il giudice remittente, ha altresì richiesto alla Corte, se l'accordo sulla procedura di consegna, l'art. 21, § 1 e l'art. 67, § 1, TFUE, nonché gli artt. 6 e 45, § 1, della Carta «debbano essere interpretati nel senso che ostano a che l'esecuzione di un mandato d'arresto da parte di uno Stato membro sia rifiutata per il solo motivo che un altro Stato membro ha rifiutato l'esecuzione di un primo mandato d'arresto emesso dalla Repubblica d'Islanda o dal Regno di Norvegia nei confronti della stessa persona e per gli stessi fatti».

In risposta ai dubbi interpretativi, la CGUE ha chiarito che «l'art. 1, par. 3 , dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, approvato, a nome dell'Unione europea, con la decisione 2014/835/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, riguardante la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, deve essere interpretato nel senso che non osta all'emissione di più mandati d'arresto successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenerne la consegna da parte di uno Stato aderente a detto accordo dopo che l'esecuzione di un primo MAE nei confronti di tale persona è stata rifiutata da un altro Stato aderente a detto accordo, a condizione che l'esecuzione del nuovo mandato d'arresto non comporti una violazione di tale disposizione e che l'emissione di quest'ultimo mandato d'arresto abbia carattere proporzionato. Il medesimo accordo deve essere interpretato nel senso che osta a che l'esecuzione di un mandato d'arresto da parte di uno Stato membro sia rifiutata per il solo motivo che un altro Stato membro ha rifiutato l'esecuzione di un primo mandato d'arresto emesso dalla Repubblica d'Islanda o dal Regno di Norvegia nei confronti della stessa persona e per gli stessi fatti».