La prova della tempestiva costituzione telematica
16 Ottobre 2023
Massima Le attestazioni della cancelleria relative ai dati relativi al deposito degli atti estratti dai registri informatici hanno efficacia di certezza legale analoga a quella delle annotazioni del cancelliere sugli atti medesimi, non competendo, viceversa, alcun analogo potere al procuratore della parte, le cui prerogative si arrestano all'autenticazione degli atti processuali di quest'ultima. Non può essere posto a carico della parte adempiente il rischio di un ritardo della cancelleria nella iscrizione a ruolo della causa quando vi sia acquisita in atti un'attestazione da parte della Cancelleria, idonea a giustificare la tempestività dell'attività di deposito. Il caso Il caso scrutinato dalla Corte di Cassazione ha ad oggetto una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale era stato dichiarato improcedibile un appello avverso una sentenza resa dal Giudice di Pace di Caserta, che aveva accolto solo parzialmente la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attore in conseguenza di un sinistro stradale di cui era rimasto vittima a causa di un autoveicolo rimasto non identificato. Detta domanda era stata formulata nei confronti di Generali Italia SpA, quale impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada. La questione La questione centrale esaminata dalla sentenza riguarda il momento perfezionativo del deposito di un atto processuale; in particolare, nel caso scrutinato, la questione è stata esaminata in relazione all'iscrizione a ruolo di un atto di appello e dunque il giudice di merito era stato chiamato a verificare l'avvenuto rispetto del termine di cui all'art. 347 c.p.c., e dunque a valutare se la costituzione era avvenuta entro i dieci giorni dalla notifica dell'atto di appello. Il Tribunale (giudice di appello nel caso di specie) era giunto a conclusione negativa, rilevando da una registrazione desunta dal fascicolo telematico che l'iscrizione a ruolo era avvenuta addirittura 14 giorni dopo la notifica e dunque era irrimediabilmente tardiva. Con il ricorso in Cassazione l'appellante contrastava tale ricostruzione, assumendo che invece l'iscrizione a ruolo era stata tempestivamente effettuata dopo otto giorni dalla notifica e che invece il Tribunale aveva preso come riferimento la data in cui il deposito era stato accettato dalla cancelleria e inserito nel fascicolo digitale. Le soluzioni giuridiche La soluzione giuridica fornita dalla Suprema Corte è in gran parte fondata sull'espresso richiamo di un precedente caso del 2022 in cui si era posta la medesima problematica e si era pronunciata ordinanza interlocutoria con la quale si era disposta l'acquisizione delle risultanze di cancelleria al fine di desumere la corretta data del deposito di un atto introduttivo. Il tema oggetto di controversia non è del resto un novità; è noto infatti che, in relazione a ciascun deposito telematico, i registri di cancelleria espongono sempre due date: quella in cui l'atto è pervenuto presso la cancelleria telematica e quella in cui il deposito è stato accettato e inserito nel registro informatico; si tratta peraltro di momenti che possono essere distanziati nel tempo in quanto la seconda data dipende dall'azione positiva del cancelliere, che può essere effettuata anche a distanza di diversi giorni. Proprio per questo motivo la Corte di Cassazione conferma l'orientamento secondo cui la parte non può subire gli effetti dei ritardi degli uffici giudiziari e pertanto il giudice deve valorizzare la data in cui il deposito è pervenuto presso la cancelleria e non la data in cui esso è pubblicato nel fascicolo informatico. La Suprema Corte afferma inoltre che tale informazione deve essere acquisita d'ufficio dal giudice, a maggior ragione in un giudizio come quello d'appello in cui la tardività del deposito è sanzionata con un provvedimento che può essere assunto d'ufficio (l'improcedibilità). In subordine a detta verifica può supplire una certificazione proveniente dal cancelliere e non dal difensore; questi infatti non ha il potere di attestare la conformità delle registrazioni cronologiche del fascicolo digitale. Si afferma infatti correttamente che gli speciali poteri di autenticazione sono conferiti al procuratore della parte da norme specifiche, che dunque sono soggette ad interpretazione restrittiva, e che prevedono che il difensore possa attestare la conformità all'originale soltanto delle copie informatiche anche per immagine di atti processuali di parte, degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche di procedimenti civili dinanzi al tribunale ed alla corte d'appello. Ne consegue, osserva la Corte di Cassazione, che il difensore non può attestare la conformità all'originale delle annotazioni di cancelleria effettuate ai sensi dell'art. 57 c.p.c., e contenute nella schermata del fascicolo informatico, non potendosi assimilare il cancelliere ad un ausiliario del giudice, per tale intendendosi un soggetto di cui il giudice si avvale conferendogli un incarico occasionale e temporaneo di natura tecnica. Osservazioni La pronuncia è senza dubbio corretta in ogni aspetto decisionale anche se va fatta una precisazione per contestualizzare il momento in cui è stata assunta. All'epoca del giudizio in commento, infatti, alla Corte di Cassazione era preclusa la visione dei fascicoli digitali dei gradi di merito e questo spiega il motivo per cui nel giudizio citato come precedente (Cass. civ. n. 29357/2022) si era deciso di richiedere un'attestazione alla Cancelleria onde verificare la corretta data di arrivo del deposito telematico presso gli uffici giudiziari. Oggi invece anche la Suprema Corte ha accesso ai fascicoli dei gradi di merito e pertanto è in grado di effettuare ogni verifica necessaria senza ricorrere alla richiesta di certificazioni; verifica che peraltro, è bene ribadirlo, deve essere effettuata d'ufficio trattandosi di problematica legata alla procedibilità del processo, che è aspetto sottratto al gioco delle parti. È poi significativo anche l'altro passaggio motivazionale, ovvero quello in cui si afferma che il difensore non può attestare le risultanze del fascicolo digitale, non essendo munito di specifico potere a tal fine. Questa affermazione ha una portata estensiva molto ampia visto che sempre più spesso vengono segnalati casi in cui uffici pubblici (come, ad esempio, le Camere di Commercio) chiedono ai difensori di rilasciare tale tipo di attestazioni al fine di procedere con l'iscrizione nel Registro delle Imprese di determinati atti; ebbene, la Corte di Cassazione chiarisce molto bene che tali richieste non sono legittime, non essendo in potere dei difensori fornire tale forma di certificazioni. In conclusione In conclusione, è corretto rimarcare il fondamentale assunto della Suprema Corte e cioè che non può essere un alcun modo posto a carico della parte adempiente il rischio di un ritardo della cancelleria nella iscrizione a ruolo della causa a maggior ragione quando sia presente in atti un'attestazione da parte della Cancelleria idonea a giustificare la tempestività dell'attività di deposito. Peraltro, pur consci della correttezza della decisione in commento, non si può non rimarcare come la sentenza impugnata fosse viziata da un errore difficilmente accettabile dopo oltre sette anni di funzionalità del processo telematico. È infatti noto da sempre che i registri di cancelleria espongono due date, quella di arrivo del deposito e quella di accettazione da parte del cancelliere, ed è altrettanto noto da sempre che è la prima di queste date a far fede ai fini della tempestività del deposito telematico. Nel vigore della normativa processuale precedente alla riforma Cartabia si era per esempio correttamente affermato che il deposito telematico degli atti processuali può dirsi perfezionato con l'emissione della seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, e che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente eseguito, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza (Cass. sez. lav. n. 12422/2021). Stupisce pertanto non poco che sia dovuti giungere sino alla Corte di Cassazione per vedere affermato un principio che si può definire un'ovvietà. |