Digitalizzazione della cooperazione giudiziaria: in GUUE il Regolamento e la Direttiva per lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo

Valentina Pirozzi
16 Ottobre 2023

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'UE dell'11 ottobre 2023 l'atteso Regolamento (UE) 2023/2131 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e la Direttiva (UE) 2023/2123 che modifica i precedenti testi sulla digitalizzazione del sistema giudiziario, approvati a larghissima maggioranza con un accordo provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento europeo.

Si tratta degli ultimi tra i testi adottati a completamento del c.d. Pacchetto “Modernizzazione della giustizia”, specificamente rivolto a compiere importanti progressi in ambito digitale nel settore della giustizia.

L'obiettivo cui tendono gli atti in esame è quello di migliorare il grado di digitalizzazione dei sistemi giudiziari attraverso una maggiore armonizzazione della transizione digitale tra gli Stati membri. In particolare, lo scambio digitale di informazioni tra le autorità nazionali ed Eurojust in relazione ai reati di terrorismo permetterà a tutte le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'UE di accedere alle informazioni più complete e aggiornate sui casi di terrorismo, fino ad oggi relegate a canali diversi, talvolta non sicuri.

In base alle nuove norme, le autorità nazionali competenti sono tenute ad informare i propri membri nazionali delle indagini penali in corso o concluse sotto il controllo di autorità giudiziarie non appena il caso è deferito alle autorità giudiziarie; tale obbligo si applica a tutte le indagini penali riguardanti i reati di terrorismo, indipendentemente dal fatto che sussista un collegamento noto con un altro Stato membro o un paese terzo, a meno che l'indagine penale, per le sue circostanze specifiche, interessi chiaramente un solo Stato membro. Ne fanno eccezione le ipotesi in cui la condivisione di informazioni comprometta un'indagine in corso o la sicurezza di una persona e quella in cui la condivisione di informazioni sia in contrasto con gli interessi essenziali di sicurezza dello Stato membro interessato.

Tra i punti salienti il Regolamento prevede che la comunicazione tra le autorità nazionali competenti ed Eurojust abbia luogo tramite un sistema informatico decentrato collegato con una rete di sistemi informatici e punti di accesso e-CODEX interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuale di ciascuno Stato membro e di Eurojust. In caso di indisponibilità del sistema informatico decentrato o per circostanze eccezionali, tale comunicazione deve essere affidata ai mezzi alternativi più rapidi e appropriati.

Il Regolamento istituisce, tra l'altro, un sistema automatico di gestione dei fascicoli per il trattamento dei dati personali e non personali volto a:

  • prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui Eurojust fornisce assistenza;
  • garantire l'accesso sicuro alle informazioni sulle indagini e sulle azioni penali in corso e il loro scambio sicuro;
  • consentire il controllo incrociato delle informazioni e l'individuazione di collegamenti;
  • consentire l'estrazione di dati a fini operativi e statistici;
  • agevolare il controllo per garantire che il trattamento dei dati personali operativi sia lecito e conforme al presente regolamento e alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.