UNCC e Movimento Forense criticano il provvedimento che ha compensato le spese per violazione dei criteri su forma e redazione degli atti

La Redazione
16 Ottobre 2023

Con due comunicati indirizzati al Ministero della Giustizia, l'Unione Nazionale delle Camere Civili  e il Movimento Forense hanno criticato il provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Verona che, in sede di emissione del decreto ingiuntivo, ha compensato le spese legali per mancato rispetto dei criteri sulla forma e redazione degli atti di cui al D.M. n. 110/2023.

Il mondo forense critica il provvedimento emesso dal Giudice di Pace di Verona il 29 settembre 2023 che, nell'ambito di procedimento monitorio, compensava le spese legali per violazione dei criteri sulla forma e redazione atti, in particolare per la violazione degli artt. 6 e 8 del D.M. n. 110/2023.

In primo luogo, l'Unione nazionale delle Camere Civili, con un comunicato del 12 ottobre 2023, evidenzia come non sia costume delle Camere civili criticare i provvedimenti giudiziari se non attraverso gli strumenti di impugnazione previsti dalla legge; evidenzia tuttavia che lasciare interamente a carico di chi ha ragione i costi di un procedimento per problemi di carattere ed interlinea non sembra giusto.

Il Movimento Forense, nel comunicato del 13 ottobre 2023, ritiene quanto accaduto un non senso giuridico perché non c'è alcun riferimento normativo contenuto nel D.M. n. 55/2014 in materia di parametri forensi e la norma introdotta ex riforma Cartabia non autorizza alcun tipo di rimodulazione delle spese legali in ragione in ragione del rispetto della disposizione di attuazione incarnata in dimensione carattere ed interlinea. 

Al contrario, l'utilizzo del riferimento ai criteri redazionali degli atti appare solo un bias verso il mondo forense. Il pregiudizio trova la sua Epifania proprio nella mancata liquidazione delle spese legali con l'utilizzo di una giustificazione pretestuosa e strumentale al punire la classe degli avvocati e, con i suoi riflessi, i cittadini.

Infatti, si ritiene che i cosiddetti limiti dimensionali, dati anche dal carattere e dall'interlinea utilizzati nell'atto processuale – introdotti con il D.M. n. 110/2023non possano avere conseguenze negative per l'atto stesso, in mancanza di elementi concreti che supportino l'allegata illegittimità. Difatti, il menzionato decreto, introducendo i menzionati criteri redazionali, li ha individuati unicamente quali riferimenti preferiti e non come requisiti tassativi e perentori che possano, addirittura, inficiare sul compenso, escludendolo, dell'Avvocato.

Per di più, se la sinteticità è considerata una caratteristica formale di un atto processuale, è altrettanto vero che la sua mancanza non può avere conseguenze negative per l'atto stesso.

Peraltro, l'istituto della compensazione delle spese, utilizzato dal Giudice di Pace di Verona, qui non appare nemmeno ipotizzabile in concreto alla luce del fatto che manca la controparte. Ed in ogni caso non risulta sussistere alcuno dei presupposti ammessi dalla norma e dalla giurisprudenza per la medesima compensazione.

Infine, l'utilizzo della compensazione delle spese risulta comunque inidoneo a dare attuazione all'invocato provvedimento ministeriale: se davvero lo si vuole usare come strumento sanzionatorio, si abbia il coraggio di dire che non sono dovute le spese in alcun modo.

Per i motivi evidenziati, sia l'Unione delle Camere Civili sia il Movimento Forense chiedono al Ministero della Giustizia di valutare il provvedimento e di intervenire con le verifiche di competenza in tutela di cittadini e rito.

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