Processo sportivo: al rito speciale si applica il mezzo d’impugnazione della revocazione prevista dal rito ordinario
17 Ottobre 2023
Alla controversia soggetta al rito speciale sportivo si applicano le disposizioni del c.p.a. per il rito ordinario, se non espressamente derogate dal rito speciale e per tutto quanto quest'ultimo non contempla. La c.d. pregiudiziale sportiva preclude l'accertamento giudiziale principale e l'accertamento giudiziale incidentale, altrimenti sarebbe elusa la regola della pregiudiziale sportiva, poiché il G.A. si pronuncerebbe prima e non dopo gli organi della giustizia sportiva. Il rito speciale sportivo, di cui al combinato disposto dell'art. 218 d.l. n. 34/2020 e dell'art. 5-quaterdecie d.l. n. 162/2022, segue tutti i giudizi di impugnazione diversi dall'appello, anche revocazione e opposizione di terzo, avverso le sentenze in primo grado e/o in appello che hanno seguito tale rito speciale, ex art. 400 c.p.c., applicato nel processo amministrativo per il rinvio esterno contenuto nell'art. 39, comma. 1 c.p.a. Nessuna regola processuale dispone la sostituzione dell'intero collegio della sentenza revocanda, che, salvo il dolo del giudice, può coincidere con il collegio del giudizio a quo. L'interventore ad adiuvandum non può proporre nuove e diverse domande in rito o in merito da quelle del ricorrente in revocazione, ex art. 28 c. 2; l'interventore che non sia titolare di una posizione sostanziale, ma solo di mero interesse di fatto, non è legittimato a proporre appello, ex art. 102, comma 2, c.p.a. salvo i capi della sentenza sulla propria legittimazione e sul regolamento delle spese di lite. Nel giudizio con rito speciale sportivo si applica il limite dimensionale per gli atti di parte ex art. 13-ter disp. att. c.p.a. Il giudice non può esaminare le questioni oltre il limite massimo di pagine, mentre l'omesso esame delle questioni nelle pagine successive non è motivo di impugnazione. In deroga è richiesta un'autorizzazione “preventiva”, prima della notifica del ricorso, anche se non è consentita in via postuma salvo la prova dell'oggettiva impossibilità o estrema difficoltà di chiederla e di conseguirla e di non poter osservare tale limite dimensionale. Il vizio revocatorio dell'errore fattuale per omesso esame di atti processuali deriva da una errata od omessa percezione materiale degli atti del giudizio e riguarda l'omesso esame di domande e motivi, contenuti in atti notificati alle controparti, e non l'omesso esame di qualunque argomento delle parti. L'errore di fatto revocatorio fondato sull'asserito dolo di una parte ex art. 395 n. 1 c.p.c. consiste in un raggiro diretto e idoneo a paralizzare la difesa e impedire al giudice l'accertamento della verità ed è rilevante solo se la sentenza sia l'effetto necessario di esso; la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi non è idonea a realizzare la fattispecie del dolo. L'individuazione delle conseguenze della natura perentoria del termine non è un errore di fatto ma un errore di diritto che non può essere denunciato con il ricorso per revocazione. |