Processo sportivo: al rito speciale si applica il mezzo d’impugnazione della revocazione prevista dal rito ordinario

Redazione Scientifica
17 Ottobre 2023

Anche il ricorso per revocazione  è regolato dal rito speciale sportivo.

Alla controversia soggetta al rito speciale sportivo si applicano le disposizioni del c.p.a. per il rito ordinario, se non espressamente derogate dal rito speciale e per tutto quanto quest'ultimo non contempla. La c.d. pregiudiziale sportiva preclude l'accertamento giudiziale principale e l'accertamento giudiziale incidentale, altrimenti sarebbe elusa la regola della pregiudiziale sportiva, poiché il G.A. si pronuncerebbe prima e non dopo gli organi della giustizia sportiva.

Il rito speciale sportivo, di cui al combinato disposto dell'art. 218 d.l. n. 34/2020 e dell'art. 5-quaterdecie  d.l. n. 162/2022, segue tutti i giudizi di impugnazione diversi dall'appello, anche revocazione e opposizione di terzo, avverso le sentenze in primo grado e/o in appello che hanno seguito tale rito speciale,  ex art. 400 c.p.c., applicato nel processo amministrativo per il rinvio esterno contenuto nell'art. 39, comma. 1 c.p.a.

Nessuna regola processuale dispone la sostituzione dell'intero collegio della sentenza revocanda, che, salvo il dolo del giudice, può coincidere con il collegio del giudizio a quo.

L'interventore ad adiuvandum non può proporre nuove e diverse domande in rito o in merito da quelle del ricorrente in revocazione, ex art. 28 c. 2; l'interventore che non sia titolare di una posizione sostanziale, ma solo di mero interesse di fatto, non è legittimato a proporre appello, ex  art. 102, comma 2, c.p.a.  salvo i capi della sentenza sulla propria legittimazione e sul regolamento delle spese di lite.

Nel giudizio con rito speciale sportivo si applica il limite dimensionale per gli atti di parte ex art. 13-ter disp. att. c.p.a. Il giudice non può esaminare le questioni oltre il limite massimo di pagine, mentre l'omesso esame delle questioni nelle pagine successive non è motivo di impugnazione. In deroga è richiesta un'autorizzazione “preventiva”, prima della notifica del ricorso, anche se non è consentita in via postuma salvo la prova dell'oggettiva impossibilità o estrema difficoltà di chiederla e di conseguirla e di non poter osservare tale limite dimensionale.

Il vizio revocatorio dell'errore fattuale per omesso esame di atti processuali deriva da una errata od omessa percezione materiale degli atti del giudizio e riguarda l'omesso esame di domande e motivi, contenuti in atti notificati alle controparti, e non l'omesso esame di qualunque argomento delle parti.

L'errore di fatto revocatorio fondato sull'asserito dolo di una parte ex art. 395 n. 1 c.p.c. consiste in un raggiro diretto e idoneo a paralizzare la difesa e impedire al giudice l'accertamento della verità ed è rilevante solo se la sentenza sia l'effetto necessario di esso; la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi non è idonea a realizzare la fattispecie del dolo. L'individuazione delle conseguenze della natura perentoria del termine non è un errore di fatto ma un errore di diritto che non può essere denunciato con il ricorso per revocazione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.