Revisione dei prezzi negli appalti: la “prova” della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento si ha solo con l’invio della PEC

Alessandro F. Di Sciascio
17 Ottobre 2023

La questione giuridica a fondamento della decisone in commento concerne la prova effettiva della comunicazione di avvio rectius dell'istanza di parte presentata dall'operatore economico. Sul tema, il TAR ha ritenuto inammissibile un'istanza di revisione del prezzo di un contratto di appalto presentata mezzo mail, piuttosto che inoltrata mezzo pec.

Massima

La e-mail infatti non è strumento che conferisce certezza alla comunicazione, a differenza della PEC la quale invece genera un codice univoco registrato, con marce temporali, dal provider che, ai sensi di legge (v. art. 16-bis L. n. 2/2009, artt. 6 e 8 d.lgs. n. 82/2005 e D.P.R. n. 68/2005), produce gli effetti di una vera a propria raccomandata (ovviamente solo quando entrambi gli utenti sono dotati di casella di posta elettronica certificata).

La posta elettronica non certificata non è quindi strumento idoneo a dimostrare l'effettivo 'recapito' della diffida mancando ogni evidente riscontro dell'avvenuta 'ricezione' da parte del destinatario.

Il caso

La vicenda posta all'attenzione del Tar Abruzzo Pescara, riguarda l'istanza di avvio di un procedimento di revisione prezzi di un contratto di appalto inoltrata mezzo mail piuttosto che mezzo pec.

Il giudice di prime cure abruzzese dichiara inammissibile un ricorso presentato da un operatore economico finalizzato alla declaratoria del silenzio inadempimento e finalizzato alla nomina di un commissario ad acta in relazione alla istanza, presentata dallo stesso, di revisione del prezzo del contratto di appalto, ex art. 105 d.lgs. n. 50/2016 (vecchio codice) in quanto tale comunicazione di avvio non è stata inoltrata mezzo pec mezzo bensì mezzo mail.

La questione

La questione giuridica sottesa alla decisione in commento riguarda la prova effettiva della comunicazione di avvio rectius dell'istanza di parte presentata dall'operatore economico.

In particolare, si discute se debba ritenersi effettivamente provata la ricezione dell'istanza di revisione inviata mail o è necessaria ai fini della effettiva conoscenza l'invio dell'istanza mezzo posta elettronica certificata.

Le soluzioni giuridiche

Il Collegio, partendo dall'analisi delle modalità di invio della comunicazione di avvio del procedimento di revisione prezzi di un contratto di appalto ad opera dell'aggiudicatario, ha precisato l'impossibilità della formazione del silenzio inadempimento su tale istanza, in quanto tale diffida inviata mezzo mail non consente né di avviare il procedimento di revisione di cui all'art. 106 del vecchio Codice dei contratti pubblici né tanto meno decorre il termine per la formazione del silenzio inadempimento, poiché non si ha la prova dell'effettiva conoscenza della ricezione della  comunicazione e/o istanza stragiudiziale.

Al riguardo non sono stati rinvenuti precedenti in materia né difformi né conformi in relazione alla presentazione dell'istanza di revisione mezzo posta elettronica ordinaria o mezzo posta elettronica certificata.

In ogni caso il ragionamento del giudicante poggia sulla certezza della comunicazione ovvero sia la pec, generando un codice univoco registrato con marche temporali dal provider, produce gli stessi effetti di una raccomandata con ricevuta di ritorno trovando applicazione l'art.16-bis della legge n. 2/2009 e degli artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 82/2005 e del d.P.R. n. 68/2005. Da tali premesse la sentenza di inammissibilità.

La soluzione proposta dal giudicante è condivisibile in quanto trovano da un lato applicazione anche le norme del Codice dell'amministrazione digitale, e dall'altro essendo comunque il procedimento di revisione prezzi un procedimento ampliativo della sfera giuridica dell'istante con oneri  (a volte anche rilevanti) a carico della stazione appaltante, la certezza della comunicazione consente anche di definire e specificare meglio le responsabilità connesse a tale attività (in particolare di quella del Responsabile Unico del Procedimento).

Ulteriore corollario di tale ragionamento che attraverso l'uso dei mezzi messi a disposizione dalla telematica (vedasi art. 3-bis della Legge Generale sull'azione amministrativa) l'amministrazione diventa realmente più efficiente e l'azione amministrativa concretamente efficace.

Osservazioni

La sentenza in commento è molto netta nel ritenere inammissibile un'istanza di revisione del prezzo di un contratto di appalto presentata mezzo mail, piuttosto che inoltrata mezzo pec.

Se a prima vista tale arresto giurisprudenziale può sembrare non satisfattivo dell'interesse sotteso al ricorso, in quanto la sentenza de quo essendo di inammissibilità non è entrata nel merito della questione è altrettanto vero che tale decisione deve essere letta in prospetta evolutiva, ovvero sia con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 del marzo 2023, n. 36) che all'art. 60 disciplina il procedimento di revisione dei prezzi.

Infatti da una lettura attenta della norma “fior di conio”, in quanto il vecchio codice non prevedeva tale disposizione in materia, si evince come a tale istituto è data certezza e la revisione del prezzo diventa obbligatoria in quanto l'articolo di cui in esame individua a monte l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione all'interno dei documenti di gara delle procedure ad evidenza pubblica.

Va da sé che con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, non sarà più necessario un'istanza di parte (che deve essere effettivamente conosciuta mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata) dell'operatore economico per avviare il procedimento di revisione sgravando cosi di ulteriori oneri l'aggiudicatario e semplificando maggiormente anche la fase esecutiva del contratto, cosi come previsto dal diritto euro unitario dei contratti pubblici e da quanto statuito dall' Adunanza Plenaria, 8 agosto del 2021, n. 14 del Supremo consesso della Giustizia Amministrativa. A ciò si aggiunga che tale istituto diventando obbligatorio impone alla stazione appaltante di stanziare e prevedere le somme eventualmente da corrispondere all'operatore economico sin dall'indizione della procedura di gara senza che così l'operatore economico debba richiedere, anche distanza di anni, tali somme. Da ultimo l'introduzione di tale norma all'interno del Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore consentirà nel tempo di ridurre il contenzioso dinnanzi al giudice amministrativo con risparmi di risorse tempo sia per l'operatore economico sia per le amministrazioni procedenti.

Guida all'approfondimento

In dottrina si segnala Zoppolato-Comparoni, Revisione dei prezzi, in Trattato sui contratti pubblici, a cura di M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli, vol. IV,  Milano, 2019, pp. 65-104.

I. Raiola, Art. 106 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia, in Codice dei contratti pubblici, a cura di R. Garofoli, G. Ferrari, Tomo II, VII ed., Molfetta, 2017, pp. 1847-1853.

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