Minore vittima di violenza: i genitori decadono dalla responsabilità genitoriale sulla base delle intercettazioni ambientali
18 Ottobre 2023
Massima Le continuative condotte violente, fisiche e verbali, e i relativi maltrattamenti nei confronti dei minori, legittimano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche sulla base di accertamenti giudiziali e verifiche svolte sulla base del solo mezzo istruttorio delle intercettazioni ambientali, effettuate nell'ambito della fase delle indagini preliminari, nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti dei genitori indagati per le suddette condotte. E l’accertamento delle suddette continuative condotte violente rende necessario, a tutela degli stessi minori, escludere il loro ascolto nel grado d'appello, che potrebbe costituire un pericolo di ulteriori traumi perché li potrebbe costringere a rivivere i gravi episodi vissuti (cd. "vittimizzazione secondaria") Il caso Il Tribunale di Catania pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale di due genitori e dispone l'affidamento extra-familiare dei minori. La Corte d'Appello, investita del gravame proposto da entrambi i genitori, nonché dalla nonna e altri parenti dei minori, rigetta le impugnazioni evidenziando che le condotte violente, sia fisiche che verbali, assunte dal padre nei confronti della prole e della figlia della moglie, sono confermate dalle indagini penali e che anche la madre, oltre a non tutelare i piccoli, ha compiuto comportamenti aggressivi nei riguardi di quest'ultimi. Ricorre in Cassazione il padre, con un unico motivo nonchè i nonni e gli zii dei minori, con separato ricorso basato su tre motivi. Con l'unico motivo, il padre dei minori lamenta la violazione degli artt. 737 ss. c.p.c., art. 336 c.c., per il mancato ascolto dei minori e per il mancato esame di documenti in quanto coperti da segreto. Con il primo motivo di ricorso, i nonni e gli zii, denunciano la violazione degli artt.330, 333, 336, 336-bis, c.c., 737 e 116 c.p.c., per non aver la Corte d'appello svolto attività istruttoria. Con il secondo motivo, lamentano la violazione degli artt. 330 c.c., 737 e 116 c.p.c., in relazione alla l. n. 54/06 e al d.lgs. n. 154/13, per aver la Corte d'Appello considerato eccessivamente rilevante la omessa presentazione di denuncia da parte degli stessi nonni. Con il terzo motivo, infine, contestavano la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, dell'art. 111, comma 6, Cost., per non avere la Corte d'appello disposto l'affidamento dei minori ai nonni. La questione Le questioni in esame sono le seguenti: 1) è obbligatorio procedere all’ascolto del minore maltrattato nel grado di appello? 2) può essere dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale anche sulla base delle sole intercettazioni ambientali disposte nell’ambito di un procedimento penale a carico dei genitori? Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del genitore, ritenendo infondata la violazione dell'omesso ascolto dei minori, esordisce con il ribadire un proprio orientamento ormai consolidato secondo cui “in tema di affidamento dei figli minori”, ai fini della tutela dei principi del contradditorio e del giusto processo, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento, anche se già sentito in precedenti procedimenti, costituisce un adempimento previsto a pena di nullità. Tale ascolto diretto del giudice non può essere neppure sostituito dall'ascolto avvenuto dal consulente tecnico d'ufficio (ascolto indiretto) nel corso delle indagini peritali (Cass., n. 9691/2022; Cass. n. 1474/2021). Secondo gli Ermellini, inoltre, il giudice di secondo grado ha l'obbligo di ascoltare il minore, se viene formulata istanza di rinnovo dell'audizione, nei giudizi di modifica delle condizioni riguardanti l'affidamento e il collocamento dello stesso, “non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio” (Cass. n. 6502/2023). Il Giudice di legittimità, quindi, pone tale premessa per affermare un importante principio secondo il quale la regola generale dell'obbligo di ascolto dei figli minori nel grado di appello viene sacrificata al fine di evitare che il minore, nei giudizi di decadenza dalla responsabilità genitoriale, sia sottoposto al pericolo di “vittimizzazione secondaria” ovvero di subire ulteriori traumi laddove costretto a rivivere quei gravi episodi di maltrattamento di cui è stato vittima. La Corte di Cassazione ha reputato opportuno applicare anche nei procedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale il principio statuito dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 92/2018, in virtù del quale il giudice deve sempre “procedere al bilanciamento di valori contrapposti: da un lato, la tutela della personalità del minore, dall'altro, i valori coinvolti dal processo nel quale avrebbe dovuto testimoniare”. Provvedimento emesso dalla Corte Costituzionale nel sancire non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 398, comma 5, e 133 c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4, Convenzione sui diritti del fanciullo, (New York 20 novembre 1989) ratificata e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991, n. 176. Infine, il Collegio, nel dichiarare inammissibili i tre motivi del ricorso presentato dai nonni e dagli zii dei minori, e confermare il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale emesso della Corte d'Appello, ha convalidato il principio della Corte territoriale di ritenere sussistente i presupposti richiesti per l'emissione del provvedimento ablativo, anche se riscontrati dalle sole intercettazioni ambientali eseguite nella fase delle indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale che ha visto i genitori indagati per maltrattamenti reiterati nei confronti dei figli minori. Ebbene, nel caso di specie, tale strumento istruttorio ha evidenziato non solo i comportamenti aggressivi che i due genitori hanno realizzato e la loro incapacità di riconoscerne la gravità di tali condotte, ma anche le “pressioni psicologiche” compiute in danno dei figli nel tentativo che questi ultimi affermassero le loro dichiarazioni. Le soluzioni giuridiche L'ascolto del minore all'interno dei procedimenti che li riguarda è un diritto, prima di tutto, sancito dalla Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, e successivamente illustrato dalla Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del Fanciullo del 25 gennaio 1996. L'ascolto del minorenne è un diritto espressamente disciplinato anche nell'ordinamento italiano. Infatti, la disposizione di cui all'art. 336 bis, introdotta con la novella del 2013 (d. lgs. n. 154/2013) obbliga il Presidente del Tribunale o il Giudice delegato ad ascoltare il minore che ha compiuto dodici anni e infradodicenne in base alla sua capacità di discernimento, prima di adottare qualsivoglia provvedimento a sua tutela. Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., ord. 4 marzo 2022 n. 7262) in conformità con l'orientamento dominante della giurisprudenza, ha affermato che l'omesso ascolto del minore infradodicenne integra una violazione del contraddittorio processuale tra le parti, che rende nullo il provvedimento adottato dal giudice, se non contiene una motivazione adeguata sull'assenza della valutazione sulla capacità di discernimento del minore. Secondo la Suprema Corte il minore è parte sostanziale nel procedimento di separazione dei suoi genitori, perché è portatore di interessi diversi. Non è più oggetto di tutela, ma soggetto di diritti. Inoltre, l'ascolto deve avvenire con particolari cautele, anche con l'ausilio di esperti, con la possibilità di partecipazione dei genitori, difensori e pubblico ministero solo dietro autorizzazione del giudice. E prima di iniziare l'ascolto, il giudice deve informare il minore sia sulla natura del procedimento e che degli effetti dell'ascolto, in modo da renderlo consapevole delle conseguenze delle sue affermazioni sulle decisioni che il magistrato dovrà prendere. Nel verbale dell'ascolto compiuto viene descritto il contegno del minore, vale a dire, il suo comportamento, gli atteggiamenti e le reazioni alle domande che gli vengono rivolte. Quando è possibile l'audizione deve essere ripresa con una registrazione in modalità audiovisiva. Con la riforma Cartabia la disciplina dell'ascolto dei minori è regolata dall' art. 473-bis.4, che determina i casi dell'ascolto del minore, e dall'art. 473-bis 5 che determina le modalità di tale ascolto. L'ascolto del minore, inoltre, va inquadrato nella tutela del superiore interesse del minore. Quindi a garanzia di questo interesse si deve racchiudere contemporaneamente sia il diritto positivo ad essere ascoltato, sia l'opposto diritto in negativo, ovvero a non essere ascoltato. Ciò è conforme al concetto stesso di superiore interesse del minore, considerando tutte quelle ipotesi in cui dall'ascolto possa derivare un vulnus al minore medesimo (ad es. un danno al suo stato psichico, ecc.), come confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. Quindi, solo nell'ipotesi in cui ci sia un contrasto con l'interesse del minore o laddove l'audizione sia manifestamente superflua, il Giudice può rigettare la richiesta in tal senso, ma deve esprimere la sua motivazione nel provvedimento. Anche nel caso esaminato, la Corte d'appello ha escluso l'ascolto dei minori in quanto avrebbe potuto arrecare ulteriori drammi e danni ai minori. Riferimenti E. Ceccarelli,L’ascolto del minore nei procedimenti di separazione e divorzio in www.minoriefamiglia.it |