Riduzione dell’orario di lavoro: gli accordi aziendali di prossimità con la collettività dei lavoratori interessati possono ritenersi sufficienti?
19 Ottobre 2023
Qualora il datore, per far fronte a una situazione di crisi aziendale, intenda procedere alla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti applicando l'art. 8 d.l. n. 138/2011, può il criterio formale della stipula dell'accordo aziendale di prossimità ad opera di oo.ss., dotate dei requisiti di rappresentatività descritti dalla norma, essere sostituito dalla volontà direttamente espressa dai lavoratori interessati? Considerata l'attitudine a produrre effetti erga omnes in seno all'azienda, in deroga, quindi, alla disciplina privatistica che, in generale, regola le contrattazioni collettive, l'art. 8 d.l. n. 138/2011 ha carattere eccezionale, sicché non può ritenersi applicabile oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 preleggi c.c.). Tale natura eccezionale è ancor più marcata in ragione della prevista possibilità che il contratto collettivo aziendale di prossimità deroghi alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal secondo comma dell'articolo stesso, nonché alle relative regolamentazioni contenute nei CCNL (dovendo, comunque, rispettare la Costituzione e i vincoli derivanti dal diritto europeo e dalle convenzioni internazionali sul lavoro). Ne consegue che la l'efficacia generale riconosciuta all'accordo è subordinata alla sussistenza di tutti gli specifici presupposti ai quali l'art. 8 condiziona tale peculiare efficacia. Tali condizioni, infatti, consentono di distinguere il contratto collettivo ivi disciplinato da un ordinario contratto aziendale, provvisto di efficacia solo tendenzialmente estesa a tutti i lavoratori in azienda, ma che non supera l'eventuale espresso dissenso delle associazioni sindacali o dei lavoratori. Il loro dichiarato dissenso non inficia la validità dell'accordo aziendale, ma incide sull'efficacia, la quale, quindi, in tale evenienza risulta non essere generale. Tanto premesso, deve ritenersi esclusa la possibilità di sostituire una delle condizioni fissate dal prefato articolo, rectius la sottoscrizione dell'accordo da parte delle oo.ss.(comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda) con un consenso espresso direttamente dalla platea dei lavoratori coinvolti, non potendosi interpretare in termini estensivi una disposizione avente carattere eccezionale. |