Profili penali del d.d.l. di revisione al codice della strada

23 Ottobre 2023

Nel Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2023, è stato approvato lo schema definitivo di un disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, che si compone di 5 Titoli, ciascuno suddiviso per Capi, e 18 articoli. Per quanto rileva in questa sede, il Capo I del Titolo I reca disposizioni sulla “guida in stato di ebbrezza e dopo aver assunto sostanze stupefacenti”.

Premessa

Gli incidenti stradali rappresentano una vera calamità per i costi sociali (perdita della capacità produttiva), umani (danno morale e biologico), sanitari (autoambulanza, pronto soccorso, ricovero) ed economici (costi amministrativi e giudiziari) che il nostro Paese è chiamato a sostenere ogni anno.

Il rapporto ACI-ISTAT ha dimostrato che, nonostante le misure per contenere il Corona Virus Disease che hanno condizionato i volumi del traffico, gli incidenti, dopo una drastica riduzione, sono tornati a livelli molto vicini al periodo pre-pandemia.

Per il decennio 2021-2030 gli obiettivi europei sulla sicurezza stradale prevedono il dimezzamento del numero di vittime e feriti gravi rispetto al 2019, e la Dichiarazione di Stoccolma del febbraio 2020 auspica una vision “zero vittime” per il 2050.

Tra le cause principali degli incidenti mortali - eccesso di velocità, mancato utilizzo dei dispostivi di protezione (cinture di sicurezza e casco), oltre che mancato rispetto della distanza di sicurezza, distrazione (in massima parte dovuta all'uso del telefono cellulare alla guida), mancata precedenza - l'(ab)uso di alcool e stupefacenti è certamente quello più rilevante sia in termini di rischio relativo, che in termini di rischio attribuibile.

Preso atto di quanto sopra, nel Consiglio dei Ministri del 18 settembre scorso, è stato approvato lo schema definitivo (perché già anticipato a giugno) di un disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, che si compone di 5 Titoli, ciascuno suddiviso per Capi, e 18 articoli.

Per quanto rileva in questa sede, il Capo I del Titolo I reca disposizioni sulla “guida in stato di ebbrezza e dopo aver assunto sostanze stupefacenti”.

Sulla guida sotto l'influenza dell'alcool

L'art. 1 c. 1 lett. a) d.d.l. prevede l'introduzione nell'art. 186 C.d.S. di due ulteriori commi supplementari al comma 9 - che avrebbero potuto prendere la più elegante numerazione di commi 10 e 11, onde evitare di raggiungere, come già accade per il comma 2, la disposizione -octies.

La nuova prescrizione

Il nuovo comma 9-ter prevede che nei confronti del conducente che sia stato condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza intermedia - con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l - e grave - con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l - sia “sempre” disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apportate le indicazioni restrittive di cui ai codici armonizzati unionali relativi alla limitazione dell'uso n. 68, “Niente alcool”, e 69, “Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all'Allegato I direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 20/12/2006.

La prescrizione permane per un periodo di almeno 2 o 3 anni a seconda della gravità - di cui alle lettere b) o c) - del reato, decorrenti dalla restituzione della patente “dopo la sentenza di condanna”, salvo l'eventuale maggiore durata imposta dalla commissione medica locale (di cui all'art. 119) in occasione della visita disposta dal Prefetto al fine di accertare che lo stato di alterazione non abbia inficiato il permanere dei requisiti fisici e psichici.

A seguito della condanna, il Prefetto, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alle nuove prescrizioni, dispone anche la misura cautelare della revisione della patente, ai sensi dell'art. 128.  

Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato U.E. o appartenente allo S.E.E. che abbiano acquisito la residenza in Italia, invece, è richiesto, prima di sottoporsi alla procedura di revisione, di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta, ai sensi dell'art. 136-bis comma 4, u.p.

La nuova aggravante

Il nuovo comma 9-quater dispone l'aumento di un terzo (secco) delle sanzioni previste per tutti i gradi di intensità di ebbrezza - anche per l'ipotesi di illecito amministrativo di cui alla lettera a) - nei confronti del conducente titolare di patente gravata dalle indicazioni restrittive di cui ai codici unionali 68 e 69.

Le sanzioni sono, invece, raddoppiate nel caso in cui il medesimo soggetto, che, ai sensi del nuovo comma 3-ter dell'art. 125 - introdotto dall'art. 2 del d.d.l. - può guidare veicoli delle categorie M o N, solo se abbia installato un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico superiore a zero (come noto, la produzione in quote minime di etanolo endogeno è parte del naturale processo digestivo) abbia alterato, manomesso, ovvero rimosso o manomesso i sigilli del c.d. alcolock, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 125 comma 3-quater.

Il nuovo reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti

L'art. 1 comma 1 lett. b) d.d.l. prevede nove modifiche all'art. 187 C.d.S.

Innanzitutto, al fine di superare il principio secondo il quale il reato risulta integrato dalla concorrenza di due elementi qualificanti, alla rubrica e ai commi 1 e 1-bis, è soppressa la locuzione “in stato di alterazione psico-fisica”, di talché il nuovo reato diventa Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.                 

L'estensione dei casi di accertamento 

Nel comma 2, viene estesa la possibilità degli organi di polizia stradale di sottoporre i conducenti a una prova preliminare, tesa a verificare su strada la sussistenza di tracce di sostanze stupefacenti, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione anche ai nuovi accertamenti previsti dal comma 2-bis.

Le nuove modalità di accertamento

Infatti, il comma 2-bis, integralmente sostituito, prevede che:

  • in caso di esito positivo dello screening propedeutico di cui al comma 2,
  • quando si abbia “ragionevole” motivo di ritenere che il conducente (singolare) si trovi “sotto l'effetto” conseguente all'uso di sostanze,
  • in caso di incidente, compatibilmente con le prioritarie attività di rilevamento e soccorso (ipotesi già prevista dal comma 3), 

gli organi di polizia stradale possono, direttamente sul luogo del controllo stradale, sottoporre i conducenti (plurale) al prelievo - da effettuarsi secondo le direttive impartite dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Salute - di un campione di liquido salivare sul quale effettuare accertamenti tossicologici da parte di laboratori certificati, secondo le regole tecniche previste per gli accertamenti di tossicologia forense. 

La previsione, che ha il merito di aver sostituito, con inaspettata resipiscenza giuridica, il riferimento al prelievo della “mucosa” del cavo orale - che richiede un atto chirurgico (biopsia) - con quello del “fluido” del cavo orale, intende anche abbandonare l'ipotesi di utilizzo di quegli strumenti (c.d. drogometro), previsti nella precedente formulazione del comma 2-bis, che richiedevano un decreto interministeriale, mai adottato.

Conseguentemente, nel comma 3, il presupposto che consente agli organi di polizia stradale di procedere all'accompagnamento del conducente sospetto presso strutture sanitarie - pubbliche, accreditate o comunque equiparate, ovvero fisse e mobili di diretta responsabilità degli organi di polizia stradale - per effettuare il prelievo di campioni di liquidi biologici, al fine di accertare la presenza di stupefacenti, diventa l'ipotesi in cui non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale, unitamente al caso in cui il conducente rifiuti di sottoporvisi. 

Il rinnovato ritiro cautelare della patente

Il comma 5-bis, integralmente sostituito, conferma, come nella formulazione precedente, la possibilità per gli organi di polizia stradale, al fine di impedire al conducente la prosecuzione della condotta di guida, di disporre il ritiro della patente - da depositarsi presso il Comando - per un periodo massimo di 10 giorni, qualora l'esito degli accertamenti (di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5) non sia immediatamente disponibile, ma la prova preliminare (di cui al comma 2) abbia dato esito positivo.

Inoltre, nel riproporre quanto previsto dal comma 2-quinquies dell'art. 186, si prevede che qualora il veicolo non possa essere affidato ad altra persona idonea (munita del prescritto titolo abilitativo e in condizioni psico-fisiche regolari) prontamente reperibile, deve essere fatto trasportare - a spese del conducente - fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al gestore che ne assume la custodia. 

L a nuova misura cautelare della visita medica di revisione

Il nuovo comma 5-ter prevede che qualora non sia possibile, per qualsiasi motivo, procedere agli accertamenti (di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5), ma la prova preliminare (di cui al comma 2) abbia dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente - resta da comprenderne la modalità - al conducente di continuare a condurre il veicolo, la cui destinazione segue le sorti di quanto già stabilito nel comma 5-bis.

Inoltre, il prefetto, sulla base dell'esito positivo della prova preliminare, dispone “in ogni caso” che il conducente si sottoponga, nel termine di 60 giorni, alla visita medica di verifica dei requisiti psichici e fisici cui all'art. 119 comma 4, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 128 comma 2, in forza del quale è disposta la sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti.

Peraltro, si prevede che, ove il giudizio della commissione medica attesti l'inidoneità alla guida del conducente, è “sempre” - avverbio ripetutamente, quanto inutilmente, utilizzato per rafforzare il precetto - disposta la revoca della patente ai sensi dell'art. 130, con inibizione dalla possibilità di conseguire una nuova patente prima di 3 anni.

Anche il comma 6, integralmente sostituito - con identica prosa - prevede che il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui commi 3, 4 e 5, disponga “in ogni caso” che il conducente si sottoponga, nel termine di 60 giorni, alla visita medica cui all'art. 119 comma 4, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 128 comma 2. Anche in questo caso, ove il giudizio della commissione medica attesti l'inidoneità alla guida del conducente, è disposta la revoca della patente, con inibizione dalla possibilità di conseguire una nuova patente prima di 3 anni.

Le sanzioni accessorie sull'autorizzazione all'esercitazione di guida

Il nuovo comma 6-bis prevede che il conducente infra21enne, nei confronti del quale siano stati “accertati” i reati di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non possa conseguire, qualora non ne sia già titolare, la patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata da uno Stato non-UE o non-SEE ai sensi dell'art. 136, prima del compimento di 24 anni.

Peraltro, qualora al momento della commissione dei citati reati, il conducente stava esercitandosi alla guida, gli effetti delle sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della patente si estendono all'autorizzazione all'esercitazione di guida, di cui sia eventualmente munito, e l'interessato non può conseguire una nuova autorizzazione prima del compimento di 24 anni.

Il divieto di conseguimento della patente

Ai sensi del nuovo comma 6-ter, quando i reati di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti siano commessi da persona che non sia “munita” - l'infelice locuzione sembra voler presupporre il lemma “titolare” - di patente, si applica, in attesa della definizione del giudizio penale, il divieto di conseguire la patente, anche per conversione di patente rilasciata da uno Stato non-UE o non-SEE ai sensi dell'art. 136, per il periodo corrispondente a quello della sospensione cautelare della patente prevista dall'art. 223.

All'esito del giudizio, invece, si applica il divieto di conseguire la patente per il periodo corrispondente alla durata prevista per la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, o per i 3 anni successivi all'accertamento dei reati, nel caso in cui sia prevista la revoca.

La riduzione di durata della validità della patente 

Il nuovo comma 6-quater, nel delineare un percorso di verifica dell'idoneità psico-fisica che consenta di monitorare nel tempo il conducente che abbia fatto uso di stupefacenti, prevede che, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica, ai sensi dei commi 6 e 8, la validità della patente non possa essere confermata, la prima volta, per più di 1 anno, la seconda volta, per più di 3 anni e, dalla terza volta in poi, per più di 5 anni.

La sospensione della patente in via cautelare 

Infine, con la modifica recata al comma 8 si prevede che, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, con l'ordinanza con la quale dispone la sospensione della patente e la sottoposizione a visita medica, il prefetto disponga anche, “in ogni caso” - locuzione avverbiale ripetutamente, quanto inutilmente, utilizzata per rafforzare il precetto - la sospensione in via cautelare della patente fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

Le modifiche all'omicidio e alle lesioni stradali

L'art. 1 comma 2 d.d.l. sostituisce integralmente l'ipotesi più grave, recata dal comma 2 rispettivamente degli artt. 589-bis e 590-bis c.p., dei delitti di omicidio e lesioni stradali.

Nel lasciare invariato

  • l'incipit, chiunque “ponendosi alla guida” - locuzione che sembra riferibile al solo segmento inziale della condotta, con esclusione di quanto accade “durante la guida”;
  • il riferimento allo stato di ebbrezza grave - con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l - costruito sul proprium della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. - che integra un'ipotesi di reato complesso;   
  • e il (severo) quantum sanzionatorio;

viene soppresso il riferimento all'art. 187 C.d.S., in ordine allo stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In conclusione

Premesso il fondato dubbio sulla portata della nuova formulazione del reato di cui all'art. 187, che richiede soltanto l'accertamento del dato storico dell'avvenuto uso di sostanze stupefacenti - che permangono nel tempo - stante l'espunzione della verifica dell'influenza sulle condizioni psico-fisiche dell'assuntore al momento della guida del veicolo, qualche breve osservazione sembra opportuna.

  • Il nuovo comma 9-ter dell'art. 186 si riferisce soltanto ai titolari di patente rilasciata in Italia o in uno stato U.E. o S.E.E., mentre nulla è previsto nei confronti dei titolari di patente rilasciata da uno stato non-U.E. o non-S.E.E.
  • Il presupposto per procedere al ritiro cautelare della patente di cui al comma 5-bis dell'art. 187, consistente nell'indisponibilità dell'esito degli accertamenti - non ascrivibile al conducente, il quale peraltro ha prestato il consenso alla loro effettuazione - corredata dal mero esito positivo dell'accertamento preliminare (che non ha alcun valore di prova legale), non pare in grado di giustificare l'applicazione della sanzione accessoria di cui all'art. 216; nella nuova formulazione, peraltro, sparisce anche l'altro presupposto, consistente nella ricorrenza di “fondati motivi” per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze. Per quanto ovvio, nel caso in cui l'esito degli accertamenti dovesse, poi, risultare negativo, il ritiro della patente per 10 giorni diverrebbe ingiusto. Infatti, la mancata configurabilità dell'ipotesi di reato, esclude la possibilità di applicare il ritiro che è sanzione accessoria alla pena principale. Conseguenza ne è che verrà a integrarsi la lesione di una situazione giuridica soggettiva, un danno non iure, la cui risarcibilità può trovare risposta nell'ampia previsione dell'art. 2043 c.c.
  • L'intero costrutto derivante dal combinato disposto dei commi 5-ter e 6 dell'art. 187, che opera la parificazione delle conseguenze cautelari derivanti dall'esito degli accertamenti analitici dei laboratori e della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie, con quelle derivanti dal mero esito positivo della prova di screening, sembra del tutto irragionevole. 

Riferimenti

Delvino - Napolitano - Piccioni - Carmagnini, Nuovo Codice della Strada commentato. Annotato con la giurisprudenza - VIII edizione, Rimini, 2021;

F. Piccioni, I Reati Stradali. Il diritto penale stradale nella pratica professionale - seconda edizione, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021.

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