Il nuovo reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti
L'art. 1 comma 1 lett. b) d.d.l. prevede nove modifiche all'art. 187 C.d.S.
Innanzitutto, al fine di superare il principio secondo il quale il reato risulta integrato dalla concorrenza di due elementi qualificanti, alla rubrica e ai commi 1 e 1-bis, è soppressa la locuzione “in stato di alterazione psico-fisica”, di talché il nuovo reato diventa Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.
L'estensione dei casi di accertamento
Nel comma 2, viene estesa la possibilità degli organi di polizia stradale di sottoporre i conducenti a una prova preliminare, tesa a verificare su strada la sussistenza di tracce di sostanze stupefacenti, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione anche ai nuovi accertamenti previsti dal comma 2-bis.
Le nuove modalità di accertamento
Infatti, il comma 2-bis, integralmente sostituito, prevede che:
- in caso di esito positivo dello screening propedeutico di cui al comma 2,
- quando si abbia “ragionevole” motivo di ritenere che il conducente (singolare) si trovi “sotto l'effetto” conseguente all'uso di sostanze,
- in caso di incidente, compatibilmente con le prioritarie attività di rilevamento e soccorso (ipotesi già prevista dal comma 3),
gli organi di polizia stradale possono, direttamente sul luogo del controllo stradale, sottoporre i conducenti (plurale) al prelievo - da effettuarsi secondo le direttive impartite dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Salute - di un campione di liquido salivare sul quale effettuare accertamenti tossicologici da parte di laboratori certificati, secondo le regole tecniche previste per gli accertamenti di tossicologia forense.
La previsione, che ha il merito di aver sostituito, con inaspettata resipiscenza giuridica, il riferimento al prelievo della “mucosa” del cavo orale - che richiede un atto chirurgico (biopsia) - con quello del “fluido” del cavo orale, intende anche abbandonare l'ipotesi di utilizzo di quegli strumenti (c.d. drogometro), previsti nella precedente formulazione del comma 2-bis, che richiedevano un decreto interministeriale, mai adottato.
Conseguentemente, nel comma 3, il presupposto che consente agli organi di polizia stradale di procedere all'accompagnamento del conducente sospetto presso strutture sanitarie - pubbliche, accreditate o comunque equiparate, ovvero fisse e mobili di diretta responsabilità degli organi di polizia stradale - per effettuare il prelievo di campioni di liquidi biologici, al fine di accertare la presenza di stupefacenti, diventa l'ipotesi in cui non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale, unitamente al caso in cui il conducente rifiuti di sottoporvisi.
Il rinnovato ritiro cautelare della patente
Il comma 5-bis, integralmente sostituito, conferma, come nella formulazione precedente, la possibilità per gli organi di polizia stradale, al fine di impedire al conducente la prosecuzione della condotta di guida, di disporre il ritiro della patente - da depositarsi presso il Comando - per un periodo massimo di 10 giorni, qualora l'esito degli accertamenti (di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5) non sia immediatamente disponibile, ma la prova preliminare (di cui al comma 2) abbia dato esito positivo.
Inoltre, nel riproporre quanto previsto dal comma 2-quinquies dell'art. 186, si prevede che qualora il veicolo non possa essere affidato ad altra persona idonea (munita del prescritto titolo abilitativo e in condizioni psico-fisiche regolari) prontamente reperibile, deve essere fatto trasportare - a spese del conducente - fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al gestore che ne assume la custodia.
L a nuova misura cautelare della visita medica di revisione
Il nuovo comma 5-ter prevede che qualora non sia possibile, per qualsiasi motivo, procedere agli accertamenti (di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5), ma la prova preliminare (di cui al comma 2) abbia dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente - resta da comprenderne la modalità - al conducente di continuare a condurre il veicolo, la cui destinazione segue le sorti di quanto già stabilito nel comma 5-bis.
Inoltre, il prefetto, sulla base dell'esito positivo della prova preliminare, dispone “in ogni caso” che il conducente si sottoponga, nel termine di 60 giorni, alla visita medica di verifica dei requisiti psichici e fisici cui all'art. 119 comma 4, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 128 comma 2, in forza del quale è disposta la sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti.
Peraltro, si prevede che, ove il giudizio della commissione medica attesti l'inidoneità alla guida del conducente, è “sempre” - avverbio ripetutamente, quanto inutilmente, utilizzato per rafforzare il precetto - disposta la revoca della patente ai sensi dell'art. 130, con inibizione dalla possibilità di conseguire una nuova patente prima di 3 anni.
Anche il comma 6, integralmente sostituito - con identica prosa - prevede che il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui commi 3, 4 e 5, disponga “in ogni caso” che il conducente si sottoponga, nel termine di 60 giorni, alla visita medica cui all'art. 119 comma 4, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 128 comma 2. Anche in questo caso, ove il giudizio della commissione medica attesti l'inidoneità alla guida del conducente, è disposta la revoca della patente, con inibizione dalla possibilità di conseguire una nuova patente prima di 3 anni.
Le sanzioni accessorie sull'autorizzazione all'esercitazione di guida
Il nuovo comma 6-bis prevede che il conducente infra21enne, nei confronti del quale siano stati “accertati” i reati di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non possa conseguire, qualora non ne sia già titolare, la patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata da uno Stato non-UE o non-SEE ai sensi dell'art. 136, prima del compimento di 24 anni.
Peraltro, qualora al momento della commissione dei citati reati, il conducente stava esercitandosi alla guida, gli effetti delle sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della patente si estendono all'autorizzazione all'esercitazione di guida, di cui sia eventualmente munito, e l'interessato non può conseguire una nuova autorizzazione prima del compimento di 24 anni.
Il divieto di conseguimento della patente
Ai sensi del nuovo comma 6-ter, quando i reati di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti siano commessi da persona che non sia “munita” - l'infelice locuzione sembra voler presupporre il lemma “titolare” - di patente, si applica, in attesa della definizione del giudizio penale, il divieto di conseguire la patente, anche per conversione di patente rilasciata da uno Stato non-UE o non-SEE ai sensi dell'art. 136, per il periodo corrispondente a quello della sospensione cautelare della patente prevista dall'art. 223.
All'esito del giudizio, invece, si applica il divieto di conseguire la patente per il periodo corrispondente alla durata prevista per la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, o per i 3 anni successivi all'accertamento dei reati, nel caso in cui sia prevista la revoca.
La riduzione di durata della validità della patente
Il nuovo comma 6-quater, nel delineare un percorso di verifica dell'idoneità psico-fisica che consenta di monitorare nel tempo il conducente che abbia fatto uso di stupefacenti, prevede che, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica, ai sensi dei commi 6 e 8, la validità della patente non possa essere confermata, la prima volta, per più di 1 anno, la seconda volta, per più di 3 anni e, dalla terza volta in poi, per più di 5 anni.
La sospensione della patente in via cautelare
Infine, con la modifica recata al comma 8 si prevede che, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, con l'ordinanza con la quale dispone la sospensione della patente e la sottoposizione a visita medica, il prefetto disponga anche, “in ogni caso” - locuzione avverbiale ripetutamente, quanto inutilmente, utilizzata per rafforzare il precetto - la sospensione in via cautelare della patente fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.