Decreto ingiuntivo telematico emesso a carico di un consumatore: il modello del Tribunale di Milano

La Redazione
23 Ottobre 2023

Il Tribunale di Milano propone ai giudici un modello di decreto ingiuntivo emesso a carico di un consumatore, che è stato integrato secondo le indicazioni della Corte di cassazione del 6 aprile 2023 e altresì con quanto previsto dall’art. 17 Regolamento n. 805/2004 in materia di titolo esecutivo europeo.  

Come sancito dalla CGUE nelle sentenze gemelle del 17 maggio 2022 e dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023, lo svolgimento e l'esito del controllo di vessatorietà deve essere esplicitato dal Giudice del monitorio nel decreto ingiuntivo con motivazione succinta.

Il Giudice del monitorio deve dunque motivare sulle verifiche svolte in ordine alla natura o meno di contratto consumeristico e, se si tratta di contratto consumeristico, in ordine a quali clausole fondino il credito e sul perché no siano state reputate vessatorie; ove sono talune clausole tra le molteplici poste a fondamento della pretesa siano vessatorie se ne darà conto nella motivazione, con conseguente espunzione del quantum ingiunto della quota del credito azionato che si fonda su clausola vessatoria.

Inoltre, il Giudice del monitorio è tenuto ad avvisare il consumatore che se non propone opposizione nel temine di legge, decadrà dalla facoltà di far valere l'abusività delle clausole poste a fondamento della pretesa creditoria.

Per tali motivi, il Tribunale di Milano reputa utile quindi proporre ai giudici un modello di decreto ingiuntivo telematico emesso a carico di un consumatore, che è stato integrato secondo le indicazioni della Corte di cassazione del 6 aprile 2023 e altresì con quanto previsto dall'art. 17 Regolamento n. 805/2004 in materia di titolo esecutivo europeo.  

Si sottolinea altresì che l'utilizzazione di tali modelli – o comunque di modelli dai quali risulti espressamente il controllo già eseguito dal giudice in sede di rilascio del decreto ingiuntivo – consente di rendere estremamente più agevole l'attività da svolgersi da parte del giudice dell'esecuzione ed anche del giudice dell'opposizione ex art. 650 c.p.c., interessato in caso di mancato esame preventivo della presenza di clausole abusive.

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