Incameramento della cauzione provvisoria in caso di revoca del provvedimento di aggiudicazione e di esclusione dalla gara
23 Ottobre 2023
Il caso. Una stazione appaltante ha bandito e aggiudicato una procedura di gara aperta per l'affidamento di lavori di riqualificazione antisismica ed energetica. All'esito dei controlli effettuati sull'aggiudicatario per l'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e professionale, sono emerse a carico dell'impresa alcune irregolarità fiscali e, pertanto, è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione, l'esclusione del concorrente ed è stato parallelamente avviato il procedimento per l'escussione della cauzione provvisoria ex art. 93, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e per la relativa segnalazione all'ANAC. Per l'effetto l'impresa ha proposto ricorso innanzi al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento dei provvedimenti adottati a proprio carico. La decisione. Dopo aver ritenuto infondate le doglianze sollevate dalla ricorrente in ordine alle irregolarità fiscali ravvisate a carico dell'impresa (eccezion fatta per una sola cartella di pagamento) il TAR, con specifico riferimento all'escussione della cauzione provvisoria, ha osservato che la stessa costituisce un diretto portato dell'art. 93, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché, nel caso di specie, delle disposizioni della lex specialis di gara che prevedono espressamente il suo incameramento a fronte della carenza di uno dei requisiti di partecipazione qual è, nella fattispecie, la regolarità fiscale dell'aggiudicatario. Sul punto il Collegio ha richiamato consolidata giurisprudenza a mente della quale:
Per tali ragioni il TAR ha valutato corretto l'operato della stazione appaltante che, in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti di revoca ed esclusione, ha incamerato la cauzione provvisoria e, per conseguenza, giudicato infondate le doglianze sollevate dalla ricorrente. |