Incameramento della cauzione provvisoria in caso di revoca del provvedimento di aggiudicazione e di esclusione dalla gara

23 Ottobre 2023

L’incameramento della cauzione provvisoria è conseguenza automatica del provvedimento di revoca e di esclusione, e come tale non è suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione in relazione ai singoli casi concreti.

Il caso. Una stazione appaltante ha bandito e aggiudicato una procedura di gara aperta per l'affidamento di lavori di riqualificazione antisismica ed energetica. All'esito dei controlli effettuati sull'aggiudicatario per l'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e professionale, sono emerse a carico dell'impresa alcune irregolarità fiscali e, pertanto, è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione, l'esclusione del concorrente ed è stato parallelamente avviato il procedimento per l'escussione della cauzione provvisoria ex art. 93, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e per la relativa segnalazione all'ANAC.

Per l'effetto l'impresa ha proposto ricorso innanzi al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento dei provvedimenti adottati a proprio carico.

La decisione. Dopo aver ritenuto infondate le doglianze sollevate dalla ricorrente in ordine alle irregolarità fiscali ravvisate a carico dell'impresa (eccezion fatta per una sola cartella di pagamento) il TAR, con specifico riferimento all'escussione della cauzione provvisoria, ha osservato che la stessa costituisce un diretto portato dell'art. 93, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché, nel caso di specie, delle disposizioni della lex specialis di gara che prevedono espressamente il suo incameramento a fronte della carenza di uno dei requisiti di partecipazione qual è, nella fattispecie, la regolarità fiscale dell'aggiudicatario.

Sul punto il Collegio ha richiamato consolidata giurisprudenza a mente della quale:

  • “l'escussione della cauzione provvisoria non concreta una sanzione in senso tecnico che colpisca il concorrente per il comportamento tenuto, ma una rappresenta una obiettiva garanzia per il corretto adempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresa la dimostrazione del possesso, originario e continuato, dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta la ammissione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2018, n. 2896);
  • per l'effetto, l'incameramento è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, e, come tale, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione in relazione ai singoli casi concreti: in particolare, è insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che abbia dato causa all'esclusione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 589; Id., sez. V, 24 giugno 2019 n. 4328; Id., sez. V, 17 settembre 2018, n. 5424; Id., ad. plen. 29 febbraio 2016, n. 5; Id., sez. V, 13 giugno 2016, n. 2531).

Per tali ragioni il TAR ha valutato corretto l'operato della stazione appaltante che, in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti di revoca ed esclusione, ha incamerato la cauzione provvisoria e, per conseguenza, giudicato infondate le doglianze sollevate dalla ricorrente.

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