Quanto accantonato sul fondo pensione non si computa nel t.f.r. ai fini del riconoscimento della quota spettante all'ex coniuge
23 Ottobre 2023
L’art. 12-bis l. div. riconosce all’ex coniuge, già titolare di assegno e non passato a nuove nozze, il diritto a percepire una quota del t.f.r. maturato dall’altro coniuge. La liquidazione di tale quota va fatta tenendo conto di quanto effettivamente percepito dal coniuge obbligato a titolo di t.f.r. dopo il giudizio divorzile, escludendo, dunque, qualsiasi somma corrisposta a titolo di anticipazioni o destinata ad un fondo di previdenza complementare, in quanto, in tale ultimo caso, la liquidazione delle somme su fondo di previdenza complementare non avviene alla cessazione del rapporto di lavoro e le relative somme non sono riconosciute come liquidazione, bensì come pensione integrativa. |