Quanto accantonato sul fondo pensione non si computa nel t.f.r. ai fini del riconoscimento della quota spettante all'ex coniuge

La Redazione
23 Ottobre 2023

La quota di tfr che spetta all'ex coniuge non passato a nuove nozze cosa include?

L’art. 12-bis l. div. riconosce all’ex coniuge, già titolare di assegno e non passato a nuove nozze, il diritto a percepire una quota del t.f.r. maturato dall’altro coniuge. La liquidazione di tale quota va fatta tenendo conto di quanto effettivamente percepito dal coniuge obbligato a titolo di t.f.r. dopo il giudizio divorzile, escludendo, dunque, qualsiasi somma corrisposta a titolo di anticipazioni o destinata ad un fondo di previdenza complementare, in quanto, in tale ultimo caso, la liquidazione delle somme su fondo di previdenza complementare non avviene alla cessazione del rapporto di lavoro e le relative somme non sono riconosciute come liquidazione, bensì come pensione integrativa.

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