L’adozione casi speciali nella regolamentazione dei rapporti tra nonni e nipote
24 Ottobre 2023
Massima Ai parenti entro il quarto grado, che prestino assistenza morale e materiale al minore, non essendo i genitori in grado di esercitare compiutamente la responsabilità genitoriale, va consentito di procedere all'adozione speciale ex art. 44, lett. d) l. n. 184/1983, così da favorire il superiore interesse del minore al consolidamento dei rapporti familiari e garantirgli una tutela giuridica più incisiva in quanto equiparabile allo status di figlio minore della coppia. Il caso Con ricorso proposto innanzi al Tribunale per i minorenni di Roma, i nonni materni affidatari della nipote chiedevano di pervenire all'adozione ex art. 44 lett. d) l. n. 184/1983, della minore che dalla nascita viveva con loro per essergli stati affidata, dapprima in via provvisoria e urgente, e successivamente con ulteriori provvedimenti per mezzo dei quali il nonno era stato anche nominato tutore della stessa. A detti provvedimenti aveva, inoltre, fatto seguito la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori stante la loro inadeguatezza rispetto al predetto ruolo. Sta di fatto che sia il Tribunale adito in primo grado che, in sede di gravame, la Corte territoriale rigettavano il proposto ricorso per la mancanza dei presupposti per addivenire all'adozione della minore ex art. 44 l. n. 184/1983. In particolare, in entrambe le pronunce, l'elemento ostativo per l'accoglimento della formulata richiesta era individuato nella preesistenza di un rapporto di parentela diretta tra la minore e i ricorrenti, oltre che i poteri conferiti al nonno della piccola a seguito della sua nomina quale tutore. Tale situazione veniva ritenuta abbastanza tutelante per la posizione della piccola anche sul piano successorio oltre che, ad avviso della Corte di Appello, in contrasto con le disposizioni di cui alla lett. a) dell'art. 44 della legge n. 183/1984 secondo cui il minore può essere adottato da persone unite da vincolo di parentela fino al sesto grado a condizione che l'adottando sia orfano di padre e di madre. Avverso la citata pronuncia i nonni della minore proponevano ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi di gravame per mezzo dei quali veniva contestata la legittimità della decisione assunta sia in relazione al tenore letterale delle previsioni contenute all'art. 44 della legge n. 184/1983, alle disposizioni di cui all'art. 32 e 111 Cost oltre che alla Convenzione di New York e alla CEDU. La decisione, inoltre, veniva ritenuta contraria al superiore interesse del minore in conseguenza del comportamento dei genitori della minore e dell'ennesimo abbandono dalla stessa subito a seguito dell'allontanamento della madre che aveva cagionato alla piccola problemi di natura psicologica. Tutti i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, venivano accolti dalla Suprema Corte con rinvio del procedimento ad altra sezione della Corte di Appello di Roma chiamata, in diversa composizione, a decidere alla luce del principio di diritto formulato e a statuire circa la regolamentazione delle spese di lite. La questione La pronuncia tratta di adozione in casi speciali di cui all’art. 44 della legge n. 184/1983, già oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, ma in relazione ad una fattispecie del tutto peculiare in quanto connessa alla possibilità di pervenire all’applicazione dell’istituto in commento da parte dei nonni affidatari della minore in presenza dei genitori della stessa seppur decaduti dalla responsabilità genitoriale. Si tratta, infatti, di una questione sulla quale non esistono precedenti giurisprudenziali. Le soluzioni giuridiche In via preliminare, la Suprema Corte nell'esaminare il ricorso proposto dai nonni della minore, ha ritenuto di fornire alcune precisazioni rispetto alla ammissibilità e tempestività dell'impugnazione proposta. Sul punto, infatti, gli Ermellini hanno precisato che i provvedimenti resi dalla Corte di Appello in materia di adozione speciale ex art. 44 della l. 184/1983 sono impugnabili con ricorso per Cassazione da proporsi nel termine ordinario di sessanta giorni dalla notifica della sentenza a cura della cancelleria. In tal modo è stato sgombrato il campo da qualsivoglia differente valutazione relativa alla inammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. per il caso di provvedimento negativo reso dalla Corte di Appello in materia di adozione, formatosi nella vigenza della normativa previgente alla riforma attuata con legge n. 149/2001. Per effetto della nuova disciplina, infatti, i giudizi de quo vengono definiti con sentenza e non più di decreto, con conseguente impugnabilità della pronuncia con ricorso ordinario (Cass. 15485/2003; Cass. n. 22350/2004). La Corte precisa, inoltre, i termini per la proposizione dell'impugnazione, individuandoli in quelli ordinari di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza a cura della cancelleria poiché, ad avviso dei Giudici di legittimità, il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 56 della legge n. 184/1983 a seguito del richiamo in esso contenuto all'art. 313 c.p.c., come modificato dalla legge n. 149/2001, è applicabile al solo caso della proposizione dell'appello. Passando ad analizzare il merito della vicenda, gli Ermellini, nel percorrere i punti salienti dell'adozione casi speciali o c.d. adozione “mite” sono pervenuti ad accogliere il proposto ricorso ritenendo la fondatezza delle doglianze formulate dai ricorrenti. Punto di partenza della disamina della Suprema Corte sono i presupposti legittimati tale tipo di adozione, come individuati dal 1 comma dell'art. 44 lett. d) della legge 184/1983, nel cui ambito non è richiesto l'accertamento dello stato di abbandono, tanto è vero che a tale forma di adozione non si estendono le previsioni di cui all'art. 27, comma 3, della citata legge, relativamente alla cessazione dei rapporti con l'adottato e la sua famiglia di origine. Altra considerazione riguarda le fattispecie per giungere all'adozione “mite ”, riconducibili ad una molteplicità di situazioni non espressamente codificate, riconducibili a due esigenze specifiche: ossia alla necessità di valorizzare i rapporti affettivi che si instaurano tra coloro che si occupano del minore e il bambino e l'impossibilità per gli stessi di accedere all'adozione piena o legittimante, fattispecie – quest'ultima – concretizzantesi, ad esempio, nel caso in cui pur non sussistendo lo stato di abbandono, vi sia, comunque, l'inidoneità dei genitori biologici di poter esercitare in maniera effettiva e compiuta la responsabilità genitoriale. Sulla scorta di tali considerazioni, i giudici di legittimità hanno ritenuto errate e contraddittorie le conclusioni cui è giunto sia il Tribunale per i minorenni di Roma che la Corte territoriale, non potendo la sussistenza di un legame di parentela tra l'adottante e l'adottando, e la circostanza che il primo già si prenda cura del minore, valere ad escludere l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 44, lett. d) legge n. 184/1983. Per tali fattispecie, ad avviso della Suprema Corte, essendovi già dei parenti entro il quarto grado che abbiano prestato al minore l'assistenza morale e materiale che i genitori non sono in grado di dare, non vi è la necessità di rinvenire altre figure che si occupino dello stesso, ne vi è la necessità di constatare l'impossibilità di un affidamento diverso da quello già in atto, in modo tale da consolidare rapporti già instaurati, anche al fine di tutelare il preminente interesse del bambino. Né può valere a giungere a differenti conclusioni, la preesistenza di un legame di parentela tra i ricorrenti e la piccola poiché, per effetto della pronuncia n. 72/2022 della Corte Cost., l'adozione in esame determina l'instaurazione di rapporti civili tra l'adottante e l'adottato e, dunque, una tutela ben più incisiva rispetto a quella che può derivare dalla nomina del nonno quale tutore della nipote o dell'affidamento temporaneo della stessa. Osservazioni L'adozione casi particolari o c.d. adozione “mite” continua ad essere al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale, pur se la fattispecie che ci occupa è slegato dalle vicende che da ultimo hanno interessato l'istituto, relativo alla regolarizzazione della posizione del minore concepito all'estero da coppie same sex, su cui sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza Cass. n. 38162/2022. Con tale pronuncia, infatti, i giudici di legittimità hanno individuato nell'istituto in commento quello più idoneo al fine della regolamentazione dei rapporti tra il minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore di intenzione e, dunque, escluso la legittimità dell'altra strada spesso praticata relativa alla richiesta di trascrizione in Italia dell'atto di nascita. Tuttavia, in entrambe le fattispecie, punto di assoluto rilievo è il contenuto della pronuncia n. 79 del 2022 resa dalla Corte Costituzionale (Corte cost. n. 79/2022) per effetto della quale i giudici delle leggi hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 l. n. 184/1983 nella parte in cui esclude che l'adozione de quo determina l'insorgenza di rapporti civili tra l'adottato e i parenti dell'adottante, per violazione degli art. 3,31 e 11 Cost., nonché dell'art. 8 CEDU che sancisce il diritto alla vita privata e familiare. In tal modo la Consulta ha eliminato il trattamento discriminatorio che per lungo tempo ha accompagnato i minori soggetti alla disciplina in commento, in violazione del principio di unicità dello status filiationis sancito all'art. 315 c.c., è dato ancor maggiore impulso ad un istituto già largamente utilizzato, per la sua duttilità e per la sua capacità di potersi adattare alle diverse situazioni che possono interessare i minori, nel difficile rapporto con genitori che non siano in grado di esercitare la responsabilità genitoriale, facendo in modo di riconoscere agli stessi una tutela adeguata sul piano dei diritti riconoscibili a seguito di legami familiari conseguenti ad adozione mite. |