In materia di successioni transfrontaliere e di favor verso la scelta della legge applicabile

24 Ottobre 2023

Il cittadino extracomunitario residente in uno Stato UE può scegliere la legge del proprio paese d'origine come legge disciplinante la successione.

L'articolo 22 del regolamento n. 650/2012, in materia di successioni e certificato successorio europeo, dev'essere interpretato garantendo che un cittadino extra UE residente in uno Stato UE possa scegliere quale legge che disciplina l'intera successione la legge del suo Stato d'origine. Il considerando 38 del regolamento n. 650/2012 si riferisce difatti a qualsiasi “cittadino” e non esclusivamente ai cittadini UE. In presenza di un accordo tra uno Stato UE e uno Stato extra UE, precedente all'entrata in vigore del regolamento n. 650/2012, che non prevede espressamente la possibilità di scegliere una legge applicabile diversa da quella da esso disposta, l'articolo 75 del medesimo regolamento, interpretato in combinato disposto con l'articolo 22, impedisce che un cittadino di tale Stato extra UE, residente nello Stato UE, possa comunque scegliere la legge dello Stato terzo extra UE per disciplinare l'intera successione.

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