Misure protettive ex art. 18 CCII e giudizio monitorio
27 Ottobre 2023
Nel caso in cui siano concesse al debitore le misure protettive ex art. 6 d.l. n. 118/2021, qual è il foro competente del procedimento monitorio azionato nei confronti del debitore? L'art. 6 del d.l. n. 118/2021 è stato trasfuso con modificazioni nell'art. 18 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) dal d.lgs. n. 83/2022. Vale la pena di precisare che le misure protettive possono essere richieste dall'imprenditore già nel ricorso introduttivo alla procedura di composizione negoziata della crisi quando ritiene necessario evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito del piano di risanamento che intende perseguire. Senza entrare nei dettagli dell'iter giudiziario da seguire per la conferma delle misure protettive, si specifica che quando l'imprenditore ne chiede l'applicazione dovrà poi rivolgersi al Tribunale competente per chiederne la conferma o la modifica. Per effetto delle misure protettive i creditori interessati non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni o sui diritti con i quali viene esercitata l'impresa. Le misure protettive, quindi, non hanno nessun effetto o ricaduta sul giudizio monitorio ovvero sull'accertamento della sussistenza di un credito nei confronti del debitore, giudizio che proseguirà anche in pendenza di piena efficacia delle misure protettive. Quanto al foro competente si precisa che le misure protettive vanno chieste al Tribunale competente ai sensi dell'art. 27 del CCII che può differire dal Tribunale presso il quale è radicato il procedimento monitorio. |