Obbligo di nomina dell’organo di controllo
02 Novembre 2023
In caso di obbligo di nomina dell'organo di controllo ex art. 379 del d.lgs. n. 14/2019, laddove lo Statuto contempli la presenza del Collegio sindacale, è possibile nominare il revisore? Oppure è necessaria una previa variazione dello Statuto? L’art. 2477, comma 1, c.c. stabilisce, per le s.r.l., che “L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”. I soci possono dunque stabilire che l’incarico sia conferito:
Tale ultimo indirizzo è stato fatto proprio dal CNDCEC ( cfr. Nota interpretativa del 24 aprile 2012 e Linee Guida per il Sindaco Unico – dicembre 2015) ed è stato confermato anche da Assonime e Assirevi. Poiché nel caso descritto nel quesito lo Statuto prevede solo la nomina del Collegio sindacale, è da concludere che quest’ultimo sia stato incaricato di entrambe le tipologie di controllo. Per poter nominare il solo revisore legale, ad avviso della scrivente, dovrà dunque procedersi prima ad una modifica dello Statuto. |