Obbligo di nomina dell’organo di controllo

02 Novembre 2023

È stato chiesto se, in caso di obbligo di nomina dell'organo di controllo ex art. 379 del d.lgs. n. 14/2019, laddove lo Statuto contempli la presenza del Collegio sindacale, sia possibile nominare il revisore, oppure sia necessaria una previa variazione dello Statuto.

In caso di obbligo di nomina dell'organo di controllo ex art. 379 del d.lgs. n. 14/2019, laddove lo Statuto contempli la presenza del Collegio sindacale, è possibile nominare il revisore? Oppure è necessaria una previa variazione dello Statuto?

L’art. 2477, comma 1, c.c. stabilisce, per le s.r.l., che “L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”. I soci possono dunque stabilire che l’incarico sia conferito:

  • esclusivamente a un organo sindacale (sindaco unico o Collegio sindacale) che svolgerà sia il controllo di gestione sia la revisione legale dei conti (in tal caso non viene nominato il revisore);
  • separatamente a due organi diversi: 1) al Collegio sindacale o al sindaco unico il controllo di gestione; 2) al revisore il controllo legale dei conti.
  • al solo revisore legale che potrà svolgere il controllo legale dei conti, ma non il controllo di gestione.

Tale ultimo indirizzo è stato fatto proprio dal CNDCEC ( cfr. Nota interpretativa del 24 aprile 2012 e Linee Guida per il Sindaco Unico – dicembre 2015) ed è stato confermato anche da Assonime e Assirevi.

Poiché nel caso descritto nel quesito lo Statuto prevede solo la nomina del Collegio sindacale, è da concludere che quest’ultimo sia stato incaricato di entrambe le tipologie di controllo. Per poter nominare il solo revisore legale, ad avviso della scrivente, dovrà dunque procedersi prima ad una modifica dello Statuto.