E' ancora ammesso il deposito dei 103 atti del decreto Nordio via PEC?

25 Ottobre 2023

Il decreto correttivo Nordio del 18 luglio 2023 ha previsto doppio binario (cartaceo e col portale), in vigore fino al 31 dicembre 2023 (dopo tale data solo tramite portale).

Sia consentito dubitare della legittimità della possibilità di utilizzare il canale PEC per avanzare la richiesta di riesame o l'appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali dopo i cd decreti Nordio del 4 e 18 luglio 2023, nonostante tale possibilità è stata dettata da una Nota del 25 luglio 2023, indirizzata ai Presidenti e ai Procuratori generali delle Corti di appello, il Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale degli affari interni.

Il decreto 4 luglio 2023 nell'elenco dei 103 atti in cui era stato disposto l'esclusivo obbligo di deposito tramite il portale degli atti penali, sono ricompresi ai nn. 39 e 40 le istanze di riesame e gli appelli avverso i provvedimenti de libertate. Il decreto correttivo Nordio del 18 luglio 2023 ha previsto doppio binario (cartaceo e col portale), in vigore fino al 31 dicembre 2023 (dopo tale data sarà consentito il solo deposito tramite portale). La nota del 25 luglio, pur prevedendo la possibilità di depositare i 103 atti con PEC fino al 31 dicembre 2023, non può certamente derogare ad una norma di legge e, in particolare, al cristallino dato normativo dell'art. 87 del d.lgs. n. 150/2022.

In tale norma è previsto:

- dapprima al comma 2, il deposito obbligatorio nel portale del processo penale telematico di alcuni atti post art. 415-bis c.p.p., della richiesta di archiviazione, della querela, nomina difensore, nomina rinuncia al mandato;

- il successivo comma 3 prevede che «Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis». Ed il decreto Nordio del 4 luglio 2023 ha indicato altri 103 atti processuali per il quale si è disposto l'esclusivo deposito col portale;

- anche se con D.M. del 18 luglio si è prevista la possibilità in via sperimentale di mantenere il doppio canale di deposito, questi riguarda solo il cartaceo e il deposito tramite il portale, con definitivo abbandono della PEC in quanto, ai sensi del successivo comma 6-quinquies dell'art. 87, 6-quinquies, «Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge». Avendo il D.M. 4 luglio 2023 individuato altri atti per cui è previsto il deposito telematico (i cd. 103), l'invio via PEC non produce alcun effetto di legge.

- non può certamente una Nota ministeriale (quella del 25 luglio, che mantiene in vita il deposito via PEC) derogare ad una norma di legge, senza considerare che l'interpretazione autentica della norma di legge spetta al legislatore e non sicuramente al potere esecutivo.

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