Chiamata del terzo garante: quando vi è giurisdizione esclusiva del G.A. il termine decadenziale coincide con quello civile di costituzione delle parti
31 Ottobre 2023
Un dipendente della Provincia Autonoma di Trento proponeva domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, ai sensi degli articoli 2087 e 2049 c.c., conseguenti all'infortunio sul lavoro, dapprima innanzi alla Sezione lavoro del Tribunale di Trento, che declinava la propria giurisdizione in materia di pubblico impiego non privatizzato, quindi avanti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino – Alto Adige. La Provincia di Trento, decorso il termine di 60 giorni per la costituzione delle parti intimate, ai sensi dell'art. 46 c.p.a., chiedeva in via principale di essere autorizzata a chiamare in causa le società assicuratrici, per l'estensione nei loro confronti dell'efficacia dell'accertamento giudiziale e per essere manlevata in caso di condanna al pagamento di eventuali somme, in via subordinata la rimessione in termini. Il Collegio ha accolto l'istanza della Provincia di Trento ritenendo, in adesione alla giurisprudenza di merito richiamata, che l'istituto della chiamata in causa del terzo si fonda su ragioni di opportunità la cui valutazione è di esclusiva competenza del giudice amministrativo riconducibili a particolari rapporti giuridici tra le parti necessarie del processo e i soggetti terzi che potrebbero essere pregiudicati dalla decisione emessa e “rivestono una posizione di “non indifferenza” rispetto a quest'ultima”. La chiamata del terzo garante da parte dell'Amministrazione è giustificata anche perché il terzo, pur non essendo parte necessaria del giudizio amministrativo avverso il soggetto garantito, ha un interesse all'esito del giudizio, in ragione dell'obbligo derivante dal contratto stipulato con il soggetto garantito A giudizio del Collegio il rapporto di garanzia derivante dai contratti di assicurazione sebbene non rientri nella giurisdizione esclusiva del G.A., non osta all'accoglimento dell'istanza, in quanto tale rapporto di garanzia non estende la materia del contendere ai rapporti privatistici. Infatti, le società assicuratrici garanti potranno svolgere le proprie difese nel giudizio solo sulla materia del contendere definita nell'atto introduttivo, dalla quale restano escluse le questioni connesse ai rapporti privatistici interni derivanti dai contratti di assicurazione stipulati con la Provincia. Quindi, il Collegio affronta la questione centrale della causa, ovvero l'esistenza, o meno, di un termine decadenziale entro il quale la Provincia di Trento avrebbe dovuto chiedere di essere autorizzata a chiamare in causa i due garanti. Sul punto il Collegio ha condiviso l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale nel processo amministrativo l'istanza dell'Amministrazione intimata dell'autorizzazione a chiamare in causa il terzo garante dev'essere formulata entro un termine decadenziale di sessanta giorni, di cui all'art. 46 c.p.a., in quanto le esigenze di garanzia del contraddittorio, ai fini di tutela della controparte e dello stesso chiamato, impongono di anticipare la corretta e integrale costituzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 c.p.a. con gli articoli 106,167 e 269 c.p.c. Il Collegio osserva che se non fosse previsto alcun termine decadenziale entro il quale l'Amministrazione intimata può proporre l'istanza di autorizzazione a chiamare in causa il terzo, si determinerebbe una disparità di disciplina tra il processo amministrativo ed il processo civile. Ciò perché la devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del GA inciderebbe sulla disciplina della situazione giuridica azionata conferendo all'Amministrazione resistente un'ingiustificata situazione di privilegio. Quindi, a giudizio del Collegio, la previsione del termine decadenziale di cui agli articoli 167, comma 3, e 269, comma 2, c.p.c. può ritenersi espressione di un principio generale a “garanzia del contraddittorio” e, come tale, applicabile nel processo amministrativo ai sensi dell'art. 39, comma 1, c.p.a. Successivamente, il Collegio ritenendo scusabile l'errore della Provincia di Trento, sulla scorta del non univoco quadro normativo in materia di chiamata in causa del terzo garante, della sussistenza della giurisdizione del G.A. e di un termine decadenziale, ha concesso il beneficio della rimessione in termini, ai sensi dell'art. 37 c.p.a. per chiamare in causa le due società garanti, anche perché alla data del deposito dell'istanza erano decorsi solo tre giorni dalla scadenza del termine per la costituzione in giudizio e, quindi, la rimessione in termini non recava alcun vulnus al principio della ragionevole durata del processo. In conclusione, il Collegio ha accolto l'istanza della Provincia di Trento per l'intervento e ha ordinato di chiamare in giudizio le società assicuratrici quali terzi garanti, ai sensi dell'art. 51, comma 1, c.p.a entro il termine perentorio di sessanta giorni. Riferimenti normativi |